Imposte

Iva di gruppo anche per le società estere

di Agnese Menghi e Luisa Miletta


L'avvicinarsi della chiusura dell’anno è un tempo per le imprese adatto per valutare eventuali strategie da attuare per l’anno venturo mirate a ottimizzare e, ove possibile, ridurre l’imposizione fiscale. Per i gruppi di imprese, in particolare, tra le opportunità da valutare vi è la possibilità di aderire ad alcuni regimi fiscali speciali finalizzati alla determinazione di un’unica base imponibile.

Sul fronte dell’Iva, il legislatore ha previsto due distinte opzioni: il Gruppo Iva di cui all’articolo 70-bis e seguenti del Dpr 633/1972 e l’Iva di gruppo ex articolo 73 del medesimo decreto. Focalizzando l’attenzione su quest’ultimo istituto, si ricorda che la disciplina della procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo è dettata dall’articolo 73, comma 3, del Dpr 633/1972, le cui disposizioni applicative sono contenute nel Dm 13 dicembre 1979 n. 11065 (Decreto attuativo), modificato dal Dm 13 febbraio 2017.

Il Dpr 633/1972 accoglie quanto previsto dall’articolo 4 paragrafo 4 della direttiva 77/388/CE (cosiddetta VI Direttiva CEE) che consente agli Stati membri di prevedere la soggettività passiva dei gruppi di imprese legati da particolari vincoli partecipativi che, dunque, possono compensare le proprie posizioni creditorie e debitorie determinando un’unica posizione nei confronti dell’Erario.

Sostanzialmente, tale scelta consente alle società partecipanti – controllante e controllate – di concentrare in capo alla controllante tutti gli obblighi relativi ai versamenti periodici e di far sì che eventuali posizioni creditorie, emergenti nei periodi di validità dell’opzione, possano compensare quelle debitorie delle società del gruppo.

La procedura della liquidazione Iva di gruppo esplica, dunque, i seguenti effetti:
•permane in capo a ciascuna società la responsabilità nei confronti dell’agenzia delle Entrate in ordine a tutti gli altri adempimenti previsti dalla legge;
•sono ammessi alla compensazione verticale anche i crediti e i debiti relativi alla stessa imposta, risultanti dai prospetti riepilogativi annuali delle dichiarazioni di gruppo, da parte degli enti e delle società controllanti, nonché i crediti per i quali sussistono le condizioni per il rimborso infrannuale;
•è inammissibile la compensazione orizzontale, vale a dire fra debiti e crediti Iva e debiti e crediti relativi a imposte diverse e contributi, in quanto le controllate che aderiscono alla procedura di gruppo, perdono la disponibilità del proprio saldo attivo che si crea alla data di adesione della procedura, dovendo trasferire tale credito Iva alla controllante.

Per avvalersi della facoltà di effettuare le liquidazioni di gruppo, la società controllante deve comunicare l’esercizio di tale opzione con la dichiarazione Iva presentata nell’anno a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione, compilando il quadro VG. L’opzione ha effetto fino a revoca, da comunicare con le stesse modalità ed entro gli stessi termini stabiliti per l’esercizio dell’opzione. Il vecchio modello Iva 26 deve essere ancora utilizzato per comunicare, entro 30 giorni, le variazioni intervenute nel corso dell’anno, relativamente ai dati indicati in sede di adesione al regime.

Recentemente l’agenzia delle Entrate, con il principio di diritto 24 del 19 novembre 2019, ha fornito delle precisazioni sul tema chiarendo che possono aderire alla procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo anche le società residenti in altri Stati membri Ue, purché le stesse, oltre a essere in possesso dei requisiti previsti dal Dm 13 febbraio 2017, abbiano istituito in Italia una stabile organizzazione o si siano identificate ai fini Iva in Italia mediante rappresentante fiscale o mediante identificazione diretta ex articolo 35 ter del Dpr 633/1972; non possono, invece, partecipare alla procedura i soggetti residenti in Stati extra Ue.

Riprendendo e integrando i chiarimenti già forniti con la risoluzione 22 del 21 febbraio 2005, l’Agenzia ricorda che la procedura di liquidazione Iva di gruppo è un istituto di matrice comunitaria (articolo 11 della direttiva 2006/112/Ce) e che l’interpretazione fornita con la risoluzione 22/2005, che ha esteso l’ambito applicativo della procedura alle società residenti in altri Stati comunitari, è stata resa dall’amministrazione «al fine di evitare ogni profilo di incompatibilità della disciplina dell’Iva di gruppo con il diritto comunitario», con particolare riguardo alle norme del trattato sulla libertà di stabilimento che vieta discriminazioni a carico di soggetti comunitari non residenti nel Paese di destinazione della prestazione.

La medesima tutela non si estende, dunque, ai soggetti residenti in Paesi extra Ue che non possono accedere alla liquidazione Iva di gruppo.

Per approfondire: Pianificazione fiscale 2020, di Andrea Marchegiani e Gianluca Natalucci, in edicola e on line


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