Adempimenti

I dati della lettera d’intento nel cassetto fiscale del fornitore dal 2 marzo

Via libera delle Entrate a provvedimento e nuovo modello. Il vecchio si potrà utilizzare fino al 27 aprile

di Benedetto Santacroce

Dal 2 marzo l’agenzia delle Entrate, dando completa attuazione alla riforma del decreto crescita (Dl 34/2019), metterà a disposizione dei fornitori degli esportatori abituali nel proprio cassetto fiscale, oltre al numero di protocollo, i dati completi della lettera d’intento inviata telematicamente dal cessionario.

Dopo un’attesa piuttosto prolungata l’agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri il provvedimento (96911/2020) di attuazione dell’articolo 12-septies del Dl 34/2019. Con questo atto viene completato il percorso di riforma delle lettere d’intento che, pur prevedendo, delle semplificazioni per l’esportatore abituale e per il fornitore, prevede per quest’ultimo un inasprimento delle sanzioni. Con il provvedimento è stato anche emanato il nuovo modello di lettera d’intento che, come ha specificato l’Agenzia delle Entrate, dovrà essere utilizzato dal 2 marzo, anche se l’utilizzo del vecchio modello sarà possibile fino al 27 aprile.

L’esportatore abituale, in base alle nuove regole, deve predisporre, una dichiarazione d’intento che deve trasmettere telematicamente alle Entrate che rilasciano una apposita ricevuta riportante anche un protocollo di ricezione. L’esportatore abituale non deve più né annotare in apposito registro la lettera d’intenti, né formalmente inviarla al fornitore o consegnarla, in caso di importazione, alla dogana. In effetti, con la trasmissione all’agenzia delle Entrate della lettera d’intenti il sistema gli attribuisce un numero di protocollo e in automatico la inserisce nel cassetto fiscale del fornitore indicato dall’esportatore abituale. Il fornitore a sua volta, prima di emettere la fattura senza imposta, deve entrare nel proprio cassetto fiscale e scaricare la lettera d’intenti trasmessa dall’esportatore abituale (questo accesso può essere effettuato anche dall’intermediario abilitato). Nella fattura senza imposta deve indicare obbligatoriamente il numero di protocollo attribuito alla lettera d’intenti (il numero deve essere riportato per intero comprensivo anche delle cifre che indicano il progressivo).

In effetti, la vera novità del provvedimento è proprio rappresentata dal fatto che dal 2 marzo il fornitore potrà prendere visione dell’intera lettera d’intenti e quindi potrà avere accesso anche alle informazioni relative agli ammontari per i quali l’esportatore abituale gli richiede l’emissione della fattura senza imposta. Fino ad oggi questa possibilità non era data al fornitore il quale doveva richiedere la specifica informazione all’esportatore abituale.

Come ha chiarito mercoledì in un question time il ministero dell’Economia, questa nuova modalità di gestione delle lettere d’intenti non cambia nulla per quanto riguarda i metodi di controllo dell’amministrazione finanziaria e, cosa che è ancora più importante, nulla cambia per i rischi che il fornitore si assume con l’emissione della fattura senza imposta nel caso in cui la lettera dovesse essere ideologicamente falsa. Pertanto è sempre necessario, prima di emettere la fattura accertarsi con dei controlli diretti della correttezza della lettera stessa (attraverso la richiesta ad esempio di una visura camerale del cessionario).

Il rispetto delle procedure, se da una parte, non isola il fornitore dalle sanzioni per lettera ideologicamente falsa, dall’altra determinerà la disapplicazione della sanzione all’articolo 7, comma 4-bis, del Dlgs 471/97 che prevede una pena pecuniaria che varia dal 100 al 200% dell’imposta non applicata.

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