Controlli e liti

Il Tribunale dell’Ue conferma: «Ruling di Fca aiuto di Stato»

di Alessandro Galimberti

Il ruling fiscale concesso dal Lussemburgo a Fiat Chrysler Finance Europe nel 2012 è illegittimo, in quanto aiuto di Stato, e dovrà essere interamente recuperato. Il Tribunale Ue, che ha sede proprio nel piccolo Ducato, ha confermato ieri la decisione della Commissione risalente al 2015, ribadendo che quell’accordo di favore non era stato notificato e non aveva neppure rispettato la clausola di sospensione. La sentenza - impugnabile entro 70 giorni davanti alla Corte di giustizia - se divenisse definitiva comporterà anche il recupero di una cifra tra 20 e 30 milioni per l’erario del Lussemburgo.

Il punto della causa, in ultima analisi, era infatti proprio la concorrenza fiscale alterata dall’iniziativa del Ducato che, tramite alcune clausole, aveva artificiosamente ribassato il capitale imponibile di Fft oltre ad applicarvi poi un coefficiente di remunerazione ulteriormente di favore. Non a caso il primo motivo di ricorso del tandem Lussemburgo/Fft contestava il tentativo dissimulato di armonizzazione fiscale condotto dalla Commissione stessa, oltre all’effetto di aver disatteso il legittimo affidamento della società contribuente e aver minato la certezza del diritto e i diritti della difesa (ordinando il recupero dell’aiuto di Stato).

Uno dei perni della lunga motivazione giuridica tocca il prezzo delle transazioni infragruppo - un leitmotif dell’elusione internazionale - che nel caso del ruling di Fft secondo i giudici «non è determinato a condizioni di mercato», e perciò stesso è manipolato a fini di “agevolazione” fiscale. In caso poi di società «integrate» (cioè in riferimento alla struttura multinazionale del gruppo) la Commissione, secondo il Tribunale, può confrontare l’onere fiscale di tale impresa integrata con l’onere fiscale derivante dall’applicazione delle normali norme fiscali (in sostanza: la prevalenza della sostanza fiscale sulla forma) «esercitando le sue attività a condizioni di mercato»

I giudici difendono il diritto della Commissione - contro cui era rivolto il ricorso - di tutelare il principio di libera concorrenza verificando che «le operazioni infragruppo siano remunerate come se fossero state negoziate tra società indipendenti».

Quindi la Commissione ha correttamente ritenuto, sempre secondo il Tribunale Ue, che le disposizioni del ruling sull’applicazione del margine netto transazionale fossero errate, come errato - per difetto - era il calcolo dell’ammontare del capitale di Fft e la stessa aliquota differenziata applicata . Infine i giudici del Lussemburgo hanno censurato l’esclusione delle partecipazioni di Fft in Fiat Finance North America e Fiat Finance Canada dall’importo del capitale da remunerare.

Alle stesse conclusioni sostanziali sul caso, vale la pena ricordare, era giunta la scorsa estate l’Antitrust italiana. Secondo il neo presidente Roberto Rustichelli il trasferimento della sede fiscale di Fca a Londra e della sede legale e fiscale in Olanda delle sue società controllate ha provocato «un rilevante danno economico per le entrate dello Stato». Che però le stesse regole europee oggi vorrebbero recuperato proprio dal paradiso lussemburghese.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©