Nota di variazione senza recupero dell’Iva originariamente addebitata
L’emissione di nota di accredito è possibile e corretta se effettuata nel rispetto dell’articolo 26, del decreto Iva, Dpr 633/1972. La norma distingue le variazioni in diminuzione che possono essere realizzate senza limiti temporali (articolo 26, comma 2, Dpr 633/1972) dalle variazioni da fare entro un anno (articolo 26, comma 3, Dpr 633/1972) dal momento di effettuazione, quest’ultimo individuato secondo l’articolo 6, Dpr 633/1972. Le variazioni senza limiti temporali dipendono da vizi originari o sopravvenuti (nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione, del contratto). Altra ipotesi di variazione senza limite temporale è quella conseguente ad abbuoni e sconti contrattuali, nel qual caso deve però trattarsi di ipotesi previste nel contratto originario. Le variazioni da effettuare entro l’anno dall’effettuazione dell’operazione riguardano situazioni fisiologiche (abbuoni o sconti sopravvenuti, quindi non previsti nel contratto originario) o patologiche (errori nella fatturazione). Nel caso del lettore, pertanto, la nota di variazione è ammessa, ma non è ammesso il recupero dell’imposta originariamente addebitata.
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