Compensazioni solo dopo la dichiarazione dei redditi
Stretta sulle compensazioni confermata con l’approvazione del decreto fiscale da uno dei due rami del Parlamento e modifica della sanzione in presenza di compensazioni non eseguibili. La compensazione orizzontale dei crediti di imposta può essere effettuata solo dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi e viene anche vietata per i soggetti ai quali è stato notificato il provvedimento di cessazione della partita Iva ai sensi dell’articolo 35, comma 15 bis del Dpr 633/72. Si ricorda che in presenza di richiesta di partita Iva l’Agenzia effettua i riscontri in ordine alla attività esercitata e agli elementi indicati nella dichiarazione di inizio attività ai sensi del citato articolo 35 del decreto Iva. Se i dati non sono esatti l’Agenzia emana un provvedimento di cessazione della partita Iva e provvede alla esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie.
Inoltre con provvedimento del direttore delle Entrate del 3 dicembre 2019 è stata data attuazione alla disposizione che prevede la cessazione della partita Iva per i contribuenti che non hanno esercitato l’attività nelle tre annualità precedenti.
AI sensi dell’articolo 2 del decreto legge 124/19 a partire dalla data do notifica del provvedimento di cessazione è esclusa la facoltà della compensazione dei crediti tributari.
Per il resto, la stesura definitiva dell’articolo 3 del decreto Fiscale (si veda anche il Sole 24 Ore del 3 dicembre) conferma che l’istituto della compensazione orizzontale (articolo 17 del decreto legge 241/97) delle imposte e dei contributi con i crediti fiscali a favore dello Stato, enti previdenziali e regioni, è possibile solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, come avviene da tempo per l’Iva.
Altra conferma riguarda le modalità di trasmissione del modello F 24 contenente la compensazione che potrà essere eseguita solamente utilizzando i servizi telematici delle Entrate, anche da parte dei soggetti non titolari di partita Iva. Quindi anche per i privati occorrerà utilizzare Entratel oppure Fisco online , utilizzando le applicazioni F24 web nonché F24 online. Secondo il comma 3 dell’articolo 3 del decreto legge 124 la nuova regola si applica ai crediti maturati dal 2019. L’articolo 3 del decreto fiscale conferma che qualora in esito alla attività di controllo svolta dalla Agenzia nei 30 giorni successivi alla presentazione del modello F24 i crediti utilizzati in compensazione si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili, comunica la mancata esecuzione della delega al soggetto che l’ha trasmessa. In questo caso viene introdotta una sanzione specifica pari al 5% dell’importo per le somme fino a 5mila euro di 250 euro per gli importi superiori con decorrenza dal mese di marzo 2020. Tale sanzione è applicabile in presenza di delega scartata anche per la inosservanza delle nuove modalità di trasmissione telematica mediante i canali delle Entrate. Si deve aggiungere ovviamente la sanzione del 30% delle somme non versate per effetto della compensazione non andata a buon fine. Il contribuente ricevuta la comunicazione con la applicazione della sanzione specifica qualora rilevi che vi siano degli elementi non considerati e non valutati può fornire chiarimenti alla Agenzia. La sanzione può essere pagata direttamente mediante delega entro 30 giorni dalla comunicazione e in difetto viene iscritta a ruolo. Confermato anche l’emendamento contenuto nell’articolo 37, comma 1 bis, del decreto fiscale che consente la compensazione dei carichi affidati alla riscossione alla data del 31 ottobre 2019, entro il termine del 31 dicembre 2020 con i crediti di fornitura nei confronti della pubblica amministrazione.
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