Adempimenti

Esonero per la Stp che produce reddito d’impresa

di Lorenzo Pegorin e Mario Cerofolini

Sono esonerati dagli Isa i contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato il modello. Così una Stp che esercita l’attività di consulente del lavoro, e che determina l’imponibile fiscale secondo le regole previste per il reddito d’impresa, non dovrà compilare il modello da allegare alla dichiarazione dei redditi.

L’Isa AK05U, che riguarda i servizi forniti da dottori commercialisti, periti commerciali e consulenti del lavoro, infatti, è stato costruito prevedendo dal punto di vista “contabile” solamente il quadro G, destinato al solo reddito professionale; di conseguenza risulteranno esonerati tutti quei contribuenti che esercitano l’attività non determinando il reddito secondo i requisiti previsti dagli articoli 53 e 54 del Tuir. È uno dei chiarimenti resi nel videoforum sugli Isa di ieri fra il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro e l’agenzia delle Entrate, a cui ha partecipato anche la Sose.

Sul punto si conferma che la causa di esclusione sopra descritta è quella riportata al punto g) delle istruzioni “parte generale” alla compilazione del modello Isa. Diversamente non opera alcuna causa di esclusione per tutti quegli Isa per cui in sede di predisposizione del modello è stato previsto il doppio quadro contabile (per imprese e professionisti). Così ad esempio per quanto riguarda i dentisti, l’Isa AK21U dovrà essere applicato in ogni caso sia che l’attività venga esercitata sotto forma di reddito d’impresa, che di reddito professionale.

Fra le conferme degne di nota, si segnala che l’agenzia delle Entrate, ha ancora una volta ribadito che in relazione ai dati della «precalcolate» ossia quegli elementi che vengono prelevati dal contribuente o più spesso dall’intermediario delegato attraverso il cassetto fiscale, non è necessario che gli stessi vengano ulteriormente controllati in sede di applicazione dell’Isa.

In altre parole questi dati dovranno essere oggetto di osservazione solo in presenza di indicatori di anomalia originati dal confronto fra i dati dichiarati dal contribuente e quelli importati dal cassetto fiscale.

In questa sede si ricorda che i dati delle «precalcolate» possono, solo in talune ipotesi (per determinati elementi), anche essere modificati. Si consiglia, tuttavia, in questi casi, di dare opportuna menzione dei motivi nel quadro «Annotazioni».

Inoltre l’agenzia delle Entrate ha chiarito che, come peraltro già avveniva in tema di studi di settore, che non vi sarà alcuna problematica di carattere penal-tributario per quei soggetti che dovessero adeguare i propri ricavi/compensi in dichiarazione dei redditi per migliorare il proprio posizionamento ai fini Isa, e questo a prescindere dalle cifre in ballo.

Infine, nel videoforum è stato ribadito dall’agenzia delle Entrate che, nessun automatismo precostituito, sarà previsto in ordine alla selezione dei soggetti passibili di controllo fiscale che hanno ricevuto un voto Isa pari o inferiore a 6. Nella predisposizione delle liste di controllo infatti l’Isa sarà solo uno dei parametri, che unitamente ad altri presenti in anagrafe tributaria potrebbero far scattare eventuali operazioni di verifica fiscale sul contribuente. È stato invece confermato (si veda quando già segnalato nel Sole 24 Ore di ieri) che la presenza di indicatori di anomalia particolarmente gravi (ad esempio rimanenze inziali 2018 incongruenti con quelle finali del 2017) se non prontamente giustificate potrebbe accendere i riflettori su un possibile controllo della posizione interessata.

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