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LE PAROLE DEL NO PROFIT/Onlus, controllo sulle modifiche statutarie dall’efficacia

di Martina Manfredonia e Gabriele Sepio

Per le Onlus con personalità giuridica che si adeguano alla riforma del Terzo settore (Dlgs 117/2017 e Dlgs 112/2017) quando scatta il controllo della prefettura/regione competente? È il quesito a cui ha cercato di dare risposta la Commissione studi del comitato notarile della Campania con la massima 36 del 2019, nell’ambito di una più ampia panoramica sulle modifiche statutarie richieste alle Onlus per iscriversi al Registro unico del Terzo settore (Runts).

La questione è strettamente legata al particolare trattamento riservato alle Onlus dalla riforma, la quale ha abrogato la relativa disciplina ma con efficacia differita a decorrere dal periodo di imposta successivo al rilascio dell’autorizzazione europea sui nuovi regimi fiscali della riforma. Fino a tale momento, continueranno ad applicarsi le attuali disposizioni connesse all’iscrizione nell’anagrafe Onlus, mentre successivamente entreranno in funzione le nuove misure. Tale circostanza si riflette sugli adeguamenti statutari. Le Onlus possono modificare il proprio statuto entro il 30 giugno 2020 (usufruendo di una procedura semplificata) ovvero successivamente, purché entro il termine ultimo di vigenza della normativa Onlus. Tuttavia, al fine di evitare il recepimento di disposizioni incompatibili con il Dlgs 460/1997, è necessario differire l’efficacia delle modifiche al momento in cui il regime Onlus sarà abrogato (soluzione proposta dall’agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2018).

Ecco, quindi, che per gli enti dotati di personalità giuridica si pone il problema di quale sia il momento in cui sottoporre il nuovo statuto al controllo statale/regionale in base al Dpr 361/2000. Sul punto, secondo i notai campani, in tali ipotesi l’approvazione amministrativa (e la conseguente iscrizione della modifica nel registro delle persone giuridiche) potrà essere richiesta solo dopo il termine iniziale dal quale le modifiche statutarie diverranno efficaci. Prima di questo momento, infatti, gli effetti dell’atto sono sospesi, per cui l’autorità competente non potrebbe valutarne la legittimità e l’opportunità.

La soluzione è condivisibile anche se va coordinata con le novità introdotte dal Dlgs 117/2017 in tema di personalità giuridica. L’articolo 22 – che sarà efficace dopo la messa in funzione del Runts – consente agli enti di ottenere il riconoscimento in via automatica con l’iscrizione al Registro, previo controllo affidato al notaio sulla sussistenza dei requisiti per accedere al Terzo settore (articolo 22).

È vero, quindi, che in linea teorica il controllo di prefetture e regioni dovrebbe essere differito al momento di efficacia delle modifiche statutarie, ma a quella data l’ente dovrebbe comunque risultare iscritto al Runts e quindi soggetto ai controlli dei rispettivi uffici anche ai fini della personalità giuridica. Si segnala, infatti, che l’articolo 22, comma 1-bis del Dlgs 117/2017, consente a gli enti che hanno già ottenuto il riconoscimento con le regole ordinarie di “congelare” la precedente iscrizione, i cui effetti si intendono sospesi fintanto che viene mantenuta l’iscrizione al Runts.
Su tutti questi aspetti, in ogni caso, dovrebbe pronunciarsi il decreto attuativo del Registro, per il quale è atteso l’esame della Conferenza Stato-Regioni.

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