Controlli e liti

Relazioni familiari in un altro Paese: no all’esterovestizione

di Sara Mecca

Non è applicabile la presunzione di esterovestizione ad una persona fisica che lavora in Italia ma ha le proprie relazioni familiari all’estero.
Infatti, il concetto di stabile organizzazione e di svolgimento dell’attività si applica solo alle società, mentre per le persone fisiche occorre aver riguardo al “centro degli interessi vitali”, che viene individuato con riferimento anche alle relazioni personali intrattenute.
Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5721 depositata ieri .
Un contribuente era indagato per il reato di omessa dichiarazione ai sensi dell’articolo 5 del Dlgs 74/2000. In particolare lo stesso, residente nella Repubblica Ceca, avrebbe omesso di dichiarare i redditi percepiti quale manager di una società italiana presso i cui stabilimenti, peraltro, aveva il domicilio di fatto. Sarebbe dunque stato un classico caso di “esterovestizione” che comportava la necessità di presentare la dichiarazione in Italia.
Nell’ambito del procedimento penale veniva disposto il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, di beni nella disponibilità dell’indagato.
Il provvedimento di sequestro veniva confermato anche dal Tribunale della libertà cui il contribuente si era rivolto.
L’indagato ricorreva in Cassazione lamentando, in sostanza, che non poteva parlarsi di esterovestizione poiché lo stesso risiedeva da oltre tredici anni nella Repubblica Ceca, ove si era sviluppata la sua vita affettiva e familiare. In Italia, invece, prestava attività di mera consulenza professionale ad una società, presso cui usufruiva di un alloggio all’interno dello stabilimento industriale come mero punto di appoggio.
Peraltro, l’articolo 4 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Repubblica Ceca stabilisce che la residenza fiscale si ha ove il soggetto detiene un’abitazione permanente e, qualora l’abitazione permanente sia in entrambi gli Stati, la residenza è dove le sue relazioni economiche e personali sono più strette.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando così il provvedimento di sequestro.
Secondo i Supremi giudici, infatti, il contribuente, pur risiedendo in entrambi gli Stati (in Italia per ragioni lavorative ed in Repubblica Ceca per ragioni familiari), risulta abitare all’estero da circa tredici anni, insieme al proprio nucleo familiare, ed è li che intrattiene i propri rapporti bancari, indici senz’altro di un “centro degli interessi vitali”. Pertanto, il ricorrente ha radicato le proprio relazioni personali ed economiche più strette nella Repubblica Ceca.
I giudici, poi, ricordano che il concetto di “stabile organizzazione” vale solo per le società e non per le persone fisiche, per le quali senz’altro occorre fare riferimento, proprio per determinare se siamo in presenza di una esterovestizione, al “centro degli interessi vitali” che viene individuato con riferimento anche alle relazioni personali intrattenute.
Da qui l’accoglimento del ricorso del contribuente ed il conseguente annullamento del provvedimento cautelare.

La sentenza n.5721/16 della Cassazione

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