Adempimenti

Ritenute appalti, esclusi condomìni ed enti non commerciali

Stretta disapplicata anche per i contratti stipulati con professionisti e i contratti di somministrazione lavoro

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di Giuseppe Latour

Maglie strette sulle catene di appalti, alle quali si applicheranno a cascata i nuovi adempimenti. Applicazione degli obblighi a tutti i servizi intellettuali. Verifiche a carico dei committenti anche nel merito delle ritenute, senza limitare il controllo al solo aspetto cartolare. Ma, in positivo, una moratoria sulle sanzioni fino al prossimo 30 aprile (con qualche aspetto da chiarire).

Sono questi gli ingredienti principali della circolare 1/E del 2020, pubblicata ieri dall’agenzia delle Entrate per intervenire sul contestatissimo articolo 4 del Dl fiscale (Dl 124/2019) in materia di verifiche sulle ritenute fiscali negli appalti privati. Un intervento che arriva ad appena un giorno di distanza dalla lettera che Confindustria, Ance, Rete imprese Italia, Abi e Assonime hanno inviato al ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri denunciando come la novità metta concretamente «a rischio di blocco le attività per interi settori».

La circolare inquadra, innanzitutto, gli obiettivi della norma: contrastare le molte anomalie che oggi ci sono nel pagamento delle ritenute. E individua i settori più interessati dai nuovi adempimenti: logistica, servizi alle imprese, alimentare e meccanica. Tutti settori caratterizzati da un utilizzo consistente di manodopera.

Il documento ha un obiettivo: rispondere ai dubbi del mercato in vista del nuovo adempimento, la cui prima applicazione è formalmente fissata per il prossimo 17 febbraio, quando saranno pagate le ritenute relative a gennaio. Così, nelle 35 pagine del documento firmato dal direttore Ernesto Maria Ruffini, vengono affrontate alcune delle questioni poste nei giorni scorsi dagli operatori.

I primi chiarimenti rilevanti arrivano sull’ambito di applicazione. Sono esclusi i condomini, perché non possono «detenere in qualunque forma i beni strumentali», e gli enti non commerciali. Sono esclusi i contratti stipulati con professionisti e i contratti di somministrazione lavoro. Mentre rientrano «tutte le ipotesi di somministrazione illecita di lavoro».

Una stretta molto forte arriva sulle catene lunghe di appalti: «ciascun soggetto della catena» che rivesta il ruolo di committente attiva i nuovi adempimenti. Quindi, anche un appaltatore nei confronti del proprio subappaltatore. Con un effetto domino che già preoccupa parecchio le imprese.

Molte pagine sono dedicate al calcolo della soglia di 200mila euro di contratti, al di sopra della quale si applicano gli obblighi: questo tetto sarà riferito all’anno solare. L’obiettivo è evitare il frazionamento artificioso degli affidamenti (si veda anche il pezzo in basso).

Rispettando alcuni presupposti indicati dalla legge, sarà possibile richiedere il Durf, il nuovo certificato di regolarità fiscale, all’agenzia delle Entrate. Tra questi requisiti c’è l’esecuzione di versamenti legati alle dichiarazioni dei redditi pari almeno al 10% dei ricavi o compensi. Per chi aderisce al consolidato fiscale, può essere fatta valere l’imposta teorica. Nel caso in cui non siano scaduti i termini per tre dichiarazioni al momento della richiesta, sarà possibile effettuare le verifiche solo su due.

Una precisazione importante arriva sul concetto di utilizzo prevalente della manodopera. Nei giorni scorsi erano circolate indiscrezioni sull’intenzione dell’Agenzia di limitare il raggio d’azione della norma. Un’intenzione abbandonata, perché a pagina 22 si legge: «Il concetto di manodopera ricomprende tutte le tipologie di lavoro, manuale e intellettuale». Quindi, le società di servizi rientrano a pieno titolo nel nuovo adempimento.

Allo stesso modo, diverse associazioni avevano chiesto, in qualità di committenti, di limitarsi a semplici verifiche cartolari. Anche in questo caso, sono state deluse. Perché la circolare chiede al committente di verificare presso l’appaltatore, tra le altre cose, «che la retribuzione oraria corrisposta a ciascun lavoratore non sia manifestamente incongrua» e che ci sia «l’effettiva presenza dei lavoratori presso la sede del committente». Inoltre, in caso di ritenute fiscali incongrue, «il committente sarà tenuto a richiedere le relative motivazioni e gli affidatari saranno tenuti a fornirle».

Confini larghi anche per la definizione di sede: ricomprende «la sede legale, le sedi operative, gli uffici di rappresentanza, i terreni in cui il committente svolge attività agricola, i cantieri, le piattaforme e ogni altro luogo comunque riconducibile al committente destinato allo svolgimento dell’attività di impresa».

Il chiarimento più interessante arriva, però, alla fine. Con un passaggio che, per la verità, lascia già qualche dubbio interpretativo per la sua formulazione. Nel caso in cui, fino al 30 aprile prossimo, l’appaltatore abbia determinato e versato correttamente le ritenute, senza usare le deleghe distinte per committente, non saranno applicate le nuove sanzioni. L’impianto di sanzioni della nuova norma resta, in sostanza, congelato per due mesi abbondanti. Resta da capire se, a partire da maggio, il sistema di committenti e imprese sarà in grado di applicare il complesso meccanismo.

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