L'esperto rispondeAdempimenti

Credito da integrativa ultrannuale

La risposta è stata data dall'agenzia delle Entrate al quesito posto dagli esperti e lettori del Sole 24 Ore nel corso di Telefisco 2020

di Melania Navarra (divisione Servizi - agenzia delle Entrate)

La domanda

Come deve comportarsi un contribuente che ha presentato una dichiarazione integrativa ultraannuale (relativa al 2016 nel corso del 2019) dalla quale emerge un credito Irpef e intenda utilizzarlo a partire dal 2020 per compensare il debito Iva relativo al primo trimestre quando, successivamente alla compensazione orizzontale effettuata, si accorga che, dalla propria dichiarazione dei redditi relativa al 2019, emerge un debito Irpef che, secondo le istruzioni, deve essere compensato preliminarmente con il credito Irpef da integrativa già utilizzato?

L'articolo 2, comma 8-bis, del Dpr n. 322 del 1998 prevede che, in caso di dichiarazione integrativa presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (la cosiddetta dichiarazione integrativa “ultrannuale”), l'eventuale credito da essa risultante va indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa (ad esempio, se la dichiarazione integrativa, relativa all'anno 2016, è presentata nel corso del 2019, il relativo credito deve essere indicato nella dichiarazione relativa all'anno 2019, presentata nel 2020). L'indicazione del credito in dichiarazione è resa obbligatoria per consentire la rigenerazione del credito stesso e, quindi, la sua disponibilità per il pagamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa (ad esempio, debiti relativi all'anno 2019 scadenti nel 2020).

La rigenerazione del credito pregresso si compie attraverso la sua partecipazione alla liquidazione della corrispondente imposta dovuta per l'anno corrente. Se il risultato della liquidazione è un'eccedenza d'imposta a credito, tale eccedenza può essere, eventualmente, utilizzata in compensazione esterna per il pagamento di debiti relativi ad altre imposte.

Al riguardo si ricorda che, in base all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge n. 124 del 2019, le eccedenze d'imposta a credito maturate a partire dal periodo d'imposta 2019 possono essere utilizzate in compensazione esterna, per importi superiori a 5mila euro annui, non prima che siano trascorsi dieci giorni dalla data di presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito. Quindi, se il credito che si intende compensare è superiore a 5mila euro, è necessario attendere la presentazione della relativa dichiarazione, su cui deve essere apposto, tra l'altro, il visto di conformità (articolo 1, comma 574, della legge n. 147 del 2013). Se, invece, l'utilizzo del credito è inferiore o uguale a 5mila euro, la compensazione può essere eseguita anche prima della presentazione della dichiarazione. In tal caso, qualora si verifichi, in sede di successiva predisposizione della dichiarazione, che il credito utilizzato non è effettivamente spettante, sarà necessario procedere al suo riversamento, ricorrendo all'istituto del ravvedimento.

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