Controlli e liti

Depenalizzato l’omesso versamento dell’Iva sotto la soglia di 250mila euro

di Romina Morrone

È ormai depenalizzato l’omesso versamento dell’Iva inferiore alla soglia di punibilità di 250mila euro. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza n. 15408 del 13 aprile 2016.
I fatti. Il Gip presso il Tribunale di Treviso, il 28 febbraio 2012, condannava un uomo per il reato di cui all’articolo 10-ter, Dlgs n. 74/2000, avendo questi omesso il versamento Iva per l'anno 2009 dell'importo complessivo di euro 75.041. Con successiva sentenza del 28 marzo 2014, il Tribunale affermava la sussistenza di tutti i presupposti di legge per l'accoglimento del patteggiamento profilato dalle parti e, a seguito della loro richiesta, applicava la pena di mesi due di reclusione quale aumento per continuazione sulla pena inflitta con la prima pronuncia. Contro la decisione, tramite il proprio difensore di fiducia, l'uomo ha proposto ricorso per cassazione. In particolare ha rilevato che, per effetto della sentenza n. 80 del 7 aprile 2014 della Corte costituzionale, era stata elevata (ad euro 103.291,38) la soglia di punibilità per i fatti, costituenti il reato contestato, anteriori al 17 settembre 2011. Di conseguenza, poiché il fatto ascrittogli era stato commesso nel 2010 e riguardava l'importo di 75.041 euro (Iva non versata per l'anno di imposta 2009), non poteva più considerarsi previsto dalla legge come reato. La Corte ha accolto il ricorso.
La sentenza. I giudici di legittimità hanno annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge quale reato. Ciò in quanto l’articolo 8, del Dlgs n. 158/15, entrato in vigore il 22 ottobre 2015, ha elevato ad euro 250mila per ciascun periodo di imposta la soglia di punibilità prevista dal precedente testo dell’articolo 10-ter. A tale riguardo, la Corte ha avuto occasione di precisare che la soglia di punibilità è elemento costitutivo del reato e che, quindi, l'illecito si consuma quando il contribuente, con coscienza e volontà di non versare, omette il pagamento all'Erario dell'Iva legalmente dovuta, in misura corrispondente o superiore alla soglia quantitativa richiesta ex lege per l'integrazione del fatto tipico e nel termine alla cui scadenza l'inadempimento dell'obbligo assume rilevanza penale (Sezioni Unite, n. 37424/13; Cassazione, n. 3098/16). Nella fattispecie al suo esame, la Cassazione, dopo aver dato atto che per l'importo complessivo di Iva dovuta e non versata ammontava a euro 75.041, ha concluso che l'umo non era responsabile del reato contestato. Ciò sia perché il fatto a lui ascritto, non avendo raggiunto o superato la soglia di rilevanza penale, non è (più) previsto dalla legge come reato, sia perché la modifica normativa del 2015, più favorevole rispetto alla precedente disciplina, si applica anche ai fatti posti in essere precedentemente (articolo 2, comma 4, Codice penale).

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