Contabilità

Riscattabilità per le Spa, esclusione per le Srl: le vie d’uscita se il socio è inattivo

di Giuseppe Rebecca

Il Comitato Triveneto dei notai pubblica tradizionalmente in autunno di ogni anno un aggiornamento sugli orientamenti in materia di atti societari . Si tratta di un’iniziativa nata ancora nel 1995, allora con la partecipazione delle altre categorie professionali interessate, oltre che dei giudici, sempre del Triveneto. Ricordiamo come allora ci fossero ancora le omologhe, da parte del Tribunale.

Dopo il dirompente orientamento sull’usufrutto del 2017 (è stato detto che all’usufruttuario spettano le riserve distribuite) ecco ora un orientamento molto innovativo, di forte impatto e che farà sicuramente discutere. La possibilità di riscattare le azioni del socio di Spa inattivo o di escludere da una Srl sempre il socio inattivo.

Questi i testi dei due pareri :

H.I.29 (Spa)
Si ritiene legittima la clausola statutaria che preveda che le azioni siano riscattabili, dalla società o dagli altri soci, ai sensi dell’articolo 2437-sexies del Codice civile, qualora il socio titolare di tali azioni non partecipi, nell’arco di un periodo di tempo significativo, ad alcuna attività assembleare.
La clausola di riscattabilità, come sopra definita, può riguardare anche solo una parte delle azioni (integrando, in tal modo, una speciale categoria di azioni, per la quale dovranno applicarsi le relative norme ed, eventualmente, i principi attinenti alla conversione forzosa di azioni già in circolazione in azioni di diversa categoria).
Nel rispetto del principio di parità di trattamento dei soci, la predetta clausola di riscattabilità può essere introdotta nello statuto, successivamente alla costituzione della società, con le maggioranze richieste per le modificazioni statutarie, purché l’operatività del riscatto si riferisca a comportamenti successivi alla data di introduzione della clausola stessa.

I.H.20 (Srl)
Si ritiene legittima la clausola statutaria che preveda, quale causa di esclusione del socio ex articolo 2473-bis del Codice civile, la mancata partecipazione, per un periodo di tempo significativo, all’attività assembleare.
La predetta causa di esclusione può essere introdotta nello statuto, successivamente alla costituzione della società, con le maggioranze richieste per le modificazioni statutarie, e può riferirsi esclusivamente a comportamenti del socio successivi alla data di introduzione della clausola stessa.

L’impatto
L’illustrazione degli stessi è stata fatta dal notaio Guido Bevilacqua di Pordenone. In effetti il problema del socio assenteista esiste e talvolta può creare difficoltà per poter raggiungere i quorum assembleari, soprattutto nelle società di limitate dimensioni . Le motivazioni possono tra l’altro derivare da disinteresse del socio, morte, fallimento .

La clausola statutaria può far riferimento alla mancata partecipazione consecutiva a più assemblee in un determinato arco temporale, ad esempio ad assemblee consecutive di approvazione del bilancio, delibera essenziale per l’esercizio della stessa attività . Le soluzioni proposte sono differenziate: la riscattabilità per le Spa, l’esclusione per le Srl.

Società per azioni
Per le Spa il riferimento è all’articolo 2437-sexies del Codice civile (Azioni riscattabili). Come si è detto, l’evento attivatore può essere il mancato esercizio dei diritti sociali in più assemblee consecutive oppure in un determinato periodo. Le azioni riscattabili potrebbero essere tutte oppure solo una categoria di azioni, e questa categoria potrebbe essere di nuova emissione oppure di conversione di azioni già emesse. Si tenga presente che il prezzo del riscatto è dato dal valore effettivo del titolo (articolo 2437-sexies che richiama gli articoli 2437-ter e 2437-quater).

Società a responsabilità limitata
Per le Srl il riferimento è all’articolo2473-bis del Codice civile (Esclusione del socio). I requisiti richiesti sono la specificità della clausola di esclusione e la giusta causa . Quanto alla specificità, sarà sufficiente dettagliare la previsione (più assenze in un determinato periodo). Quanto alla giusta causa, si farà riferimento allo statuto sociale, ed in particolare all’oggetto e alla circolazione delle quote. Tanto più si tratterà di Srl a connotazione personalistica, tanto più facile sarà prevedere la giusta clausola di esclusione . E la clausola potrebbe essere inserita a maggioranza, se riferita a fatti successivi alla sua introduzione.

Come si vede, previsioni molto interessanti e innovative, in assenza di una precisa indicazione di legge.

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