Imposte

Imprese in crisi, la banca deve informare il fideiussore delle difficoltà

di Michele D’Apolito

La banca che concede nuovo credito all’impresa in crisi, senza informare il fideiussore del peggioramento delle condizioni economico-finanziarie ne perde la garanzia connessa.
Questo è il principio affermato da un’ordinanza della Cassazione (n. 32774 del 13 dicembre scorso), che trae origine da un contenzioso instaurato tra un istituto di credito e due fideiussori di una Sas, estranei alla compagine sociale di quest’ultima.
Nello specifico, la banca escuteva la fideiussione a garanzia del debito originato dalla società, poi dichiarata fallita, riscontrando l’opposizione dei garanti, i quali lamentavano che il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore, sconosciute agli stessi, fossero invece ben note all’istituto, che ha omesso di informarne i fideiussori ed ha invece concesso nuovi affidamenti alla società garantita.
La banca, soccombente in entrambi i gradi di giudizio, ha proposto ricorso per Cassazione.
La Suprema Corte, rigettando il ricorso, ha riscontrato come tale condotta abbia violato il principio di buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del Codice civile, ma soprattutto gli obblighi previsti dall’articolo 1956 del Codice civile; una norma, quest’ultima, che ha il fine di proteggere il fideiussore nella futura rivalsa verso il debitore, obbligando il creditore garantito (banca) a rendergli tempestivamente noto, dalla sua posizione di operatore professionale, il deterioramento della situazione e l’accresciuto rischio del debitore principale.
La sanzione per tale omissione è la liberazione dei garanti, che rispetto al punto di osservazione del creditore-finanziatore (che riceve situazioni contabili periodiche e verifica i trend andamentali del rapporto) patiscono un’asimmetria informativa che rende difficilmente percepibile il loro accresciuto rischio; di tale circostanza ha tenuto conto la Suprema Corte, che nel caso in esame ha constatato a maggior ragione come i fideiussori avessero molte limitazioni ad una reale disclosure sulla situazione aziendale, non essendo soci e non potendo pertanto esercitare gli ordinari diritti (e doveri) connessi a tale status.
La sentenza richiama inoltre l’onere della banca di provare l’esatto adempimento di tale informativa prevista dall’articolo 1956 del Codice civile: se è vero che per la maggior parte delle piccole imprese affidate vi è coincidenza sostanziale tra debitore (società, di persone o di capitali) e garante (socio ed amministratore), così da poter dimostrare la conoscenza in buona fede della situazione emergente in progress da parte di quest’ultimo, nel caso di garanti esterni alla compagine sociale il creditore finanziario dovrà produrre periodiche comunicazioni formali al fideiubente. Ciò è ancor più necessario con l’introduzione del Codice della crisi e degli indicatori connessi, nell’ottica di rendere sempre più trasparente la temporanea difficoltà dell’impresa, a beneficio di tutto il sistema; questo nuovo animus legislativo comporterà la necessaria attivazione di un flusso informativo costante non solo tra banche, imprese ed organi di controllo, ma anche tra istituti di credito e garanti delle imprese, per evitare al settore creditizio un deterioramento delle proprie garanzie patrimoniali ed un ulteriore peggioramento della qualità degli impieghi.

Corte di Cassazione, ordinanza n. 32774 del 13 dicembre 2019

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