Imposte

I proventi degli strumenti ibridi di patrimonializzazione non rilevano ai fini Irap

di Alessandro Germani

I proventi degli strumenti ibridi di patrimonializzazione quali gli Additional Tier 1 (AT1), fiscalmente assimilati alle obbligazioni ai sensi dell’articolo 44 del Tuir, non assumono rilevanza per la determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap. È questo l’importante chiarimento della risoluzione 91/E del 29 ottobre 2019 che si ricollega a quello della risoluzione 30/E del 26 febbraio 2019 (si veda Il Sole 24 Ore del 27 febbraio 2019).
Quest’ultima aveva affermato che ai fini Ires i proventi di questi strumenti sono deducibili per la componente che rappresenta interessi passivi ex articolo 96 del Tuir, mentre sono indeducibili per quella avente natura di equity, in quanto ancorata ai risultati economici dell’emittente ex articolo 109, comma 9 del Tuir.
La risoluzione 91/E chiarisce, invece, l’irrilevanza di tali componenti ai fini Irap, motivandola col principio della presa diretta dal bilancio. Vediamo in che modo.
Alfa Spa ha emesso strumenti finanziari di tipo AT1 rilevanti ai fini dell’adeguatezza patrimoniale in base alla normativa comunitaria e a quelle domestiche. L’emittente ha la piena discrezionalità nel pagare le cedole, senza che ciò, in caso di mancata corresponsione, integri un evento di inadempimento. Ciò, valendo anche per il rimborso del capitale, fa sì che secondo lo Ias 32 si tratti di strumenti di equity e le cedole corrisposte vadano portate a riduzione delle riserve anziché iscritte a conto economico.
Ai fini Ires, in base all’articolo 2, comma 22 del Dl 138/2011 tali remunerazioni sono deducibili, ferma restando l’applicazione degli articoli 96 e 109, comma 9 del Tuir come già chiarito (risoluzione 30/E/2019). Secondo l’istante, trattandosi di interessi passivi, benché le cedole siano imputate a patrimonio netto si tratterebbe di componenti da considerare deducibili ai fini Irap.
L’Agenzia ricorda che a seguito della riforma Irap attuata con la finanziaria 2008 è in essere lo sganciamento dalle regole di determinazione dell’Ires e il principio della presa diretta dal bilancio. Per le banche l’articolo 6, comma 1 del Dlgs 446/97 considera il margine d’intermediazione ridotto del 50% dei dividendi, il 90% degli ammortamenti materiali e immateriali e delle altre spese amministrative, le rettifiche e le riprese di valore sui crediti verso clienti, a nulla rilevando gli importi indicati a patrimonio netto (circolare 27/E/2009). Questi ultimi, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del Dm 8 giugno 2011 come modificato dal Dm 3 agosto 2017, concorrono alla formazione della base Irap al momento di imputazione a conto economico o, se ciò non si verifica, in base alle regole dei componenti aventi la stessa natura. Per lo IAS 32 si deve guardare allo strumento finanziario, per cui la relativa remunerazione è rilevata:
•ad equity (dividendo) se si tratta di uno strumento di capitale
•a conto economico se è una passività finanziaria.
Gli AT1 sono strumenti di equity, motivo per cui le cedole sono rilevate per cassa a deconto del patrimonio netto. Di conseguenza sono irrilevanti ai fini Irap. Alla stessa conclusione si giunge in base al Dm del 2011, trattandosi di remunerazioni aventi natura di dividendi e perciò irrilevanti ai fini del tributo regionale.

Agenzia delle Entrate, risoluzione 91/E/2019

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