Adempimenti

Smart cities, limiti più stretti per i contributi in natura

di Alessandro Sacrestano

Sono fiscalmente imponibili i contributi in natura erogati dal Miur a fronte del lavoro non retribuito prestato da soggetti volontari, nell’ambito dei progetti Smart cities and Communities and social innovation. Lo ha stabilito l’agenzia delle Entrate con la risposta all ’interpello n. 214/2019 di ieri.

Va ricordato che questi bandi sono finalizzati a sostenere idee progettuali finalizzate a incrementare la capacità di produrre e utilizzare ricerca e innovazione di eccellenza, allo scopo di garantire uno sviluppo duraturo e sostenibile dei territori, attraverso una loro accresciuta competitività e attrattiva. In particolare, le agevolazioni riconosciute devono concorrere allo sviluppo qualificato dei territori con interventi basati su soluzioni tecnologiche, servizi, modelli e metodologie che si collochino sulla frontiera della ricerca applicata di origine industriale ed accademica.

In questo contesto, tra le spese ammissibili, la normativa considera i cosiddetti contributi in natura, ossia prestazioni di lavoro non retribuite, il cui valore, ai fini dell’agevolazione, è stabilito tenendo conto del tempo di lavoro trascorso e verificato il tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente.

Ebbene, il Miur – soggetto istante l’interpello – ha ritenuto che queste somme (erogate in misura pari a 200 euro giornalieri), non fossero fiscalmente imponibili e, per questo motivo, al momento dell’erogazione non ha effettuato alcuna trattenuta in baso all’articolo 25 del Dpr n. 600 del 1973. Ovviamente, per effetto di questo comportamento, il Miut non ha nemmeno operato il versamento delle ritenute (mai effettuate) e proceduto agli adempimenti dichiarativi connessi. Ciononostante, il dicastero ha ritenuto di dover presentare interpello, allo scopo di comprendere se, sostanzialmente, debba continuare a operare in questo senso e se, relativamente ai contributi in natura già erogati senza applicazione di ritenuta, debba procedere al recupero diretto delle somme presso i percettori o se, al contrario, debba provvedere autonomamente al versamento e, in via parallela, procedere alla ripetizione degli importi a carico dei percipienti interessati.

L’amministrazione finanziaria ha stigmatizzato negativamente il comportamento del Miur, evidenziando come i contributi in natura, anche erogati sotto forma di rimborso spese, rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 50, comma 1, lettera c) del Tuir, che classifica come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente anche le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante. Come tali, quindi, all’atto dell’erogazione devono essere gravati da ritenuta fiscale da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di erogazione.

Al Miur, quindi, non resta altro che sanare le omissioni versando le sanzioni previste per legge, eventualmente avvalendosi delle disposizioni di favore previste dal ravvedimento operoso.

Agenzia delle Entrate, interpello 214/2019

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