Adempimenti

Aidc: perdite compensabili anche con dichiarazioni omesse

di Filippo Jacobacci

Per tenere conto della necessità di determinare periodicamente le imposte e per perseguire l’obiettivo di assoggettare a imposizione il reddito effettivo totale, l’ordinamento fiscale tiene conto del realizzo di perdite fiscali. La riportabilità delle perdite, disposta dagli articoli 8 e 84 del Tuir e la loro compensabilità con gli imponibili realizzati successivamente deriva da questa ratio.

Ma se le perdite risultano da dichiarazioni ultra-tardive? Il fatto che l’ordinamento fiscale consideri omesse le dichiarazioni presentate oltre 90 giorni dal termine di legge, comporta il decadere del diritto alla compensazione delle perdite ivi risultanti? La Commissione Aidc, con la norma 206, risponde in senso negativo. La presentazione ultra-tardiva di una dichiarazione riportante una perdita non preclude il suo utilizzo in compensazione con gli imponibili successivi.

Il diritto di compensare le perdite fiscali con gli imponibili successivi, infatti, è un diritto sostanziale, che si fonda sul principio di capacità contributiva, e, pertanto, non può subire pregiudizi derivanti da carenze formali. Coerentemente con questo principio, l’ordinamento fiscale non dispone un divieto di utilizzo. Di conseguenza, il mancato riconoscimento di perdite fiscali sorte in annualità omesse comporterebbe un effetto sanzionatorio improprio, nonché il mancato rispetto del principio di proporzionalità della sanzione.

La massima Aidc

Nell’ordinamento tributario, non è precluso il riporto delle perdite fiscali sorte in un periodo d’imposta per il quale sia stata omessa la dichiarazione dei redditi, qualora la stesse risultino sussistenti e siano dimostrabili sulla base della corretta applicazione delle disposizioni normative. L’esistenza di una perdita fiscale è infatti requisito sostanziale per il riporto della stessa, che non può essere limitato dalla carenza del requisito formale di presentazione della dichiarazione dei redditi.

I componenti della commissione

Annalisa Donesana (presidente), Filippo Jacobacci (segretario), Nino Clerici, Giorgio Confente, Gianluca Cristofori, Roberta Dell’Apa, Alberto Di Vita, Francesco Gerla, Fabio Landuzzi, Duilio Liburdi, Paola Piantedosi, Luca Rossi, Massimiliano Sironi, Andrea Vasapolli, Norberto Villa, Marco Clementi (consigliere Aidc)

L’elenco degli esperti

Alberto Arrigoni, Giuseppe Bernoni, Pietro Bonazza, Giulio Boselli, Angelo Contrino, Alessandro Cotto, Flavio Dezzani, Joseph Holzmiller, Maurizio Logozzo, Guido Marzorati, Silvio Necchi, Antonio Ortolani, Marco Piazza, Ambrogio Picolli, Stefano Poggi Longostrevi, Raffaele Rizzardi, Franco Roscini Vitali, Giuseppe Verna, Edoardo Ginevra (presidente Aidc – sezione di Milano)

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