Adempimenti

Carburanti auto diversi da benzina e gasolio senza obbligo di corrispettivi telematici

Vanno inviati i dati delle operazioni diverse dalle vendite di carburanti se i ricavi superano l’1% del volume d’affari

di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce

Cessioni di carburanti per autotrazione diversi da benzina e gasolio esclusi dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Vanno invece inviati i dati delle operazioni diverse dalle vendite di carburanti se i relativi ricavi o compensi superano l’uno per cento del volume d’affari dell’anno precedente.

Con la risposta ad interpello 20 del 5 febbraio 2020, l’agenzia delle Entrate delinea e chiarisce il quadro complessivo degli adempimenti richiesti agli esercenti impianti di distribuzione di carburante, precisando come eventuali corrispettivi percepiti tramite distributori automatici, quali le «macchinette cambia monete» per autolavaggio, vanno trasmessi utilizzando le regole sulle vending machine, potendo tuttavia confluire nell’unico flusso di trasmissione dei dati quando nella medesima unità locale sia stato installato un registratore telematico per le operazioni diverse dalle cessioni di benzina e gasolio.

Resta comunque ferma l’emissione di fattura elettronica in caso di cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori quando effettuate nei confronti dei soggetti passivi di imposta; invece per le cessioni di tali tipologie di carburante a favore di consumatori finali, la memorizzazione e l’invio dei dati, pur potendo sempre avvenire su base volontaria, segue la calendarizzazione stabilita e differenziata in ragione sia del provvedimento direttoriale del 28 maggio 2018, in base al quale le stazioni ad elevata automazione («ghost station») sono già a regime dal 1° luglio 2018, sia del più recente provvedimento del 30 dicembre 2019 il quale ha disposto un avvio graduale in base ai volumi erogati coinvolgendo quindi, dal 1° gennaio 2020, solamente gli impianti che hanno erogato complessivamente nel 2018 una quantità superiore a tre milioni di litri di benzina e gasolio; dal 1° luglio 2020 per quantità non superiori a 1,5 milioni di litri mentre dal 1° gennaio 2021 tutti gli esercenti, a prescindere dalle quantità erogate nel 2018.

L’istanza di interpello è stata presentata da un esercente impianto di distribuzione con annesso autolavaggio il quale avrebbe voluto inviare, con una unica trasmissione, tutti i corrispettivi percepiti nella giornata, comprendendovi non solo gli incassi delle macchinette «cambia monete» ma anche quelli derivanti da tutte le altre vendite.

La risposta dell’agenzia delle Entrate, ripercorrendo il quadro normativo e regolamentare di riferimento, esclude la fattibilità della soluzione proposta dal contribuente in quanto, nonostante la loro contemporaneità, le operazioni di commercio al dettaglio, quelle da cessioni di benzina e gasolio e le erogazioni da distributori automatici presentano aspetti peculiari tali da escluderne l’invio unitario con un unico flusso di dati, anche solo considerando che i dati dei corrispettivi da benzina e gasolio sono da trasmettere telematicamente all’agenzia delle Dogane e Monopoli soprattutto al fine della implementazione delle semplificazioni per la tenuta dei registri di carico e scarico.

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