Controlli e liti

Recepimento della direttiva, mancano ancora due tasselli

di Giuliano Foglia e Marco Poziello

Difficile, se non impossibile, che l’Italia riesca a recepire la direttiva Drm entro il termine previsto, il 30 giugno prossimo. Lo stato di avanzamento dei lavori parlamentari della legge di delegazione europea 2018 dice questo: il nostro paese difficilmente arriverà puntuale alla scadenza, dal momento che il Ddl è adesso alla seconda lettura in Senato e che, dopo la pubblicazione del testo in Gazzetta ufficiale, servirà poi almeno un decreto legislativo ed eventualmente ulteriori provvedimenti attuatitivi.

Nello specifico, a regolamentare i principi e i criteri direttivi relativi alla delega per l’attuazione della direttiva Drm è la cosiddetta legge di delegazione europea 2018 (atto Senato 944). In particolare, l’articolo 7 del Ddl individua questi princìpi e criteri direttivi per l’esercizio della delega, affidando al Governo il compito di:

procedere al necessario adeguamento delle disposizioni di cui al Dlgs 546/92, anche con riguardo, tra l’altro, agli adempimenti attribuiti dalla direttiva Drm ai tribunali nazionali;

coordinare e raccordare le previsioni dei decreti delegati per l’attuazione della direttiva Drm con gli obblighi internazionali in materia fiscale, ivi inclusa la convenzione arbitrale;

procedere alla modifica delle altre disposizioni nazionali al fine di dare attuazione a quanto stabilito dalla direttiva Drm, anche alla luce degli obblighi internazionali in materia fiscale;

fissare criteri e modalità per disciplinare il rapporto tra il nuovo meccanismo di risoluzione delle controversie fiscali con eventuali procedimenti giurisdizionali nazionali, anche non riconducibili nell’ambito del processo tributario, per dare attuazione alle disposizioni della direttiva Drm con particolare riferimento all’esercizio delle facoltà previste dall’articolo 16 (interazioni con procedimenti e deroghe nazionali).

L’effettiva introduzione di queste misure nell’ordinamento domestico non può che essere salutata con favore, in quanto potrebbe consentire – per le controversie cross-border in ambito Ue – l’accesso ad una fase arbitrale obbligatoria con tutti gli Stati membri (compresi quelli che eventualmente non opteranno per l’arbitrato obbligatorio previsto dalla parte VI della convenzione multilaterale Ocse, cosiddetta multilateral instrument).

Questa implementazione andrebbe ultimata in maniera chiara ed efficiente nei tempi previsti, anche considerando che, secondo quanto previsto dall’articolo 23 della direttiva, questa si applica «a qualsiasi reclamo presentato a decorrere dal 1° luglio 2019 sulle questioni controverse riguardanti il reddito o il capitale percepito in un esercizio fiscale che ha inizio il 1° gennaio 2018 o in data successiva», con l’ulteriore possibilità per le autorità competenti degli Stati membri interessati di applicarla retroattivamente. Calendario alla mano, però, difficilmente sarà così.

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