Contabilità

Riallineamento in Redditi 2019

di Maurizio Nastri, Marco Piazza e Marco Volante

L’opzione per il riallineamento fiscale delle differenze contabili derivanti dalla prima applicazione dell’Ifrs 16 deve avvenire nella dichiarazione dei redditi 2019 per il 2018 anche se l’Ifrs 16 si applica dal 2019.

La prima applicazione (Fta, first time adoption) dell’Ifrs 16 impatta in particolare sui contratti di locazione operativa (diversi da quelli a breve termine o di modico valore), per i quali, dal 1° gennaio 2019, si deve iscrivere all’attivo il diritto d’uso (Rou, right of use) e al passivo il debito da leasing 2019, così come per i contratti di leasing finanziario.

In sede di Fta, il locatario deve applicare l’Ifrs 16 (Appendice, C5 e seguenti):

a) retroattivamente a ciascun esercizio precedente presentato applicando lo Ias 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori, o

b) retroattivamente contabilizzando l’effetto cumulativo dell’applicazione iniziale dell’Ifrs 16 alla data dell’applicazione iniziale.

In questo secondo caso, in base al paragrafo C8, il locatario deve:

1. rilevare la passività del leasing al valore attuale dei restanti pagamenti dovuti per il leasing, attualizzati utilizzando il tasso di finanziamento marginale del locatario alla data dell’applicazione iniziale;

2. rilevare l’attività consistente nel diritto di utilizzo alla data di Fta utilizzando alternativamente uno dei seguenti metodi:

i) al valore contabile, come se l’Ifrs 16 fosse stato applicato fin dalla data di decorrenza, ma attualizzato; o

ii) all’importo pari alla passività del leasing.

3. applicare, se necessario, lo Ias 36 - Riduzione di valore delle attività – al diritto di utilizzo alla data dell’applicazione iniziale.

A seconda del metodo utilizzato, l’ammontare del diritto d’uso di nuova iscrizione può coincidere con quello delle passività da leasing – vedi precedente alternativa 2(ii) – oppure differirvi.

Ciò che è importante osservare è che, in mancanza di uno specifico regime fiscale transitorio, si genera un disallineamento fra valore fiscale e valore contabile delle due poste (attiva e passiva) a causa dell’articolo 15, commi 1 e 8 del Dl 185 del 2008.

Per evitare di dover gestire un doppio binario, si può optare per il riallineamento disciplinato dall’articolo 15, commi 2 e seguenti del decreto citato nonché dal Dm 30 luglio 2009. L’opzione, in base all’articolo 1, comma 2 del decreto ministeriale, deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi (Quadro RQ, sezione X) per il 2018, di prossima scadenza.

L’opzione potrebbe anche non comportare alcun versamento di imposta sostitutiva (riallineamento a saldo zero); ciò si verifica quando vi sia coincidenza fra le passività da leasing e il diritto d’uso di nuova iscrizione.

Può sembrare strano che l’opzione vada esercitata nella dichiarazione relativa ad un esercizio in cui non si sono ancora verificati gli effetti dell’Fta, ma ciò è giustificato dall’intento di far sì che le imprese che intendano optare per il riallineamento non siano tenute neanche in via transitoria ad una gestione in doppio binario dei valori civili e fiscali (Assonime, circolare 39 del 2009, pagina 68).

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