Imposte

Nel Tuir la versione alleggerita della normativa sulle Cfc

di Primo Ceppellini e Roberto Lugano

Dal 2019 la disciplina delle controllate estere ha trovato una formulazione semplificata: viene stabilito un unico criterio per individuare i paradisi fiscali, e anche la causa di possibile esclusione del regime è diventata unica per tutte le situazioni.

L’articolo 167 del Tuir è stato completamente riscritto dall’articolo 4 del Dlgs 142/2018. A partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2018 (ovvero, nella generalità dei casi, a partire dal periodo d’imposta 2019):
•non esiste più il riferimento a una specifica «black list» per individuare i paradisi fiscali;
•la disciplina delle controlled foreign companies può essere disapplicata nell’ipotesi di svolgimento di un’attività economica effettiva da parte della società estera nello Stato o territorio estero, mediante l’impiego di personale, attrezzature, altre attività e locali.

Per quanto riguarda il primo aspetto, l’obbligo di applicare la normativa opera al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:
a)l’impresa estera controllata è soggetta a una tassazione effettiva inferiore alla metà di quella italiana;
b)oltre 1/3 dei proventi realizzati dall’impresa estera controllata sono classificabili come «passive income».

Ai fini della verifica della prima condizione è necessario confrontare il tax rate «effettivo» estero con il tax rate «virtuale» domestico; nel corso di Telefisco 2019, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel calcolo del tax rate «virtuale» interno, è necessario considerare esclusivamente l’Ires e non anche l’Irap.

Per la verifica della seconda condizione, sono considerati passive income:
1) gli interessi e gli altri redditi finanziari;
2) i canoni o i redditi da proprietà intellettuale;
3) i dividendi e i redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni;
4) i redditi da leasing finanziario;
5) i redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie;
6) i proventi derivanti da compravendita di beni infragruppo a basso valore aggiunto;
7) i proventi da prestazioni di servizi infragruppo a basso valore aggiunto.

L’articolo 167, comma 5, del Tuir prevede la possibilità di disapplicare la disciplina Cfc. Nello specifico, la tassazione per trasparenza è inapplicabile nel caso in cui il soggetto controllante residente sia in grado di dimostrare l’esercizio di un’attività economica effettiva da parte del soggetto controllato non residente mediante impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. A titolo esemplificativo, alla luce del nuovo testo, anche una holding, qualora dovesse esercitare concretamente l’attività di direzione e coordinamento di un gruppo, essendo dotata di organi con le competenze e i poteri necessari per disegnare le strategie e fornire al gruppo i servizi comuni, potrebbe considerare superato il test per l’esimente.

La dimostrazione del soddisfacimento di questa causa esimente può avvenire, a scelta del contribuente:
•in via preventiva, mediante presentazione di apposito interpello ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b) della legge 212/2000;
•successivamente, in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Per approfondire: Testo unico delle imposte sui redditi 2019, di Ceppellini Lugano & Associati, in libreria e su shopping24.ilsole24ore.com

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