Controlli e liti

Omessi versamenti, niente penale per chi non ha risorse a disposizione

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Omessi versamenti sempre con rilevanza penale salvo il contribuente non sia in grado di dimostrare l’impossibilità di reperire le risorse necessarie per eseguire il puntuale pagamento delle somme e il concreto personale impegno in tal senso.

È questo, in estrema sintesi, l’orientamento ormai consolidato dei giudici di legittimità in tema di omessi versamenti di imposte, espresso anche nella sentenza numero 36378 del 21 agosto scorso.

Si tratta di un tema particolarmente attuale in questo periodo di dichiarazioni e versamenti, tenendo peraltro presente che solo l’omesso versamento dell’Iva e delle ritenute - al superamento di determinate soglie - può costituire reato, mentre le omissioni relative all’Irpef, all’Ires e all’Irap dichiarata non assumono alcuna rilevanza penale.

Omesso versamento di ritenute

La scadenza dell’invio del 770 (31 ottobre 2019) segna la data di consumazione del reato di omesso versamento delle ritenute dell’anno precedente (2018) se superiori a 150mila euro.

È prevista così la reclusione da sei mesi a due anni per chi non versi entro questo termine le ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione oppure risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 150mila euro per ciascun periodo d’imposta.

Questa fattispecie ha subito un’importante modifica nel corso del 2015.

In passato la rilevanza penale era collegata all’omesso versamento, sempre entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, delle ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti.

Dal 2015, invece, il delitto scatta a prescindere dal fatto che le omissioni risultino dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti, essendo sufficiente che siano dovute in base alla dichiarazione.

In tale contesto, le Sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza 24782/2018) hanno chiarito che per gli illeciti consumati fino al 21 ottobre 2015 per provare il reato di omesso versamento delle ritenute di acconto per importi superiori a 150mila euro è necessario produrre le certificazioni rilasciate ai sostituiti non essendo sufficiente la sola dichiarazione 770.

Per gli illeciti consumati successivamente (22 ottobre 2015), per provare il reato è invece sufficiente produrre anche la sola dichiarazione 770 che riporta le ritenute non versate.

Reato omesso versamento Iva

La consumazione del delitto di omesso versamento Iva se di importo superiore a 250mila euro è rappresentata dalla scadenza per il pagamento dell’acconto Iva (normalmente il 27 dicembre).

L’articolo 10 ter del Dlgs 74/00 sanziona con la reclusione da sei mesi a due anni, chiunque ometta tale versamento.

I calcoli

Per esemplificare: se entro il 27 dicembre 2019 il contribuente versa una somma parziale del debito Iva 2018 così da scendere al di sotto dei 250mila euro non commette reato.

Così per un’omissione di 280mila euro, versando entro il prossimo 27 dicembre la somma di 30.001 euro si scende sotto la soglia penale e quindi il reato non è commesso.

Quindi entro il 27 dicembre di ciascun anno occorre versare il debito risultante dalla dichiarazione presentata per l’esercizio precedente normalmente indicato nel rigo VL32 e in tale valore, secondo la Corte di cassazione (sentenza n. 46953/2018), non devono essere considerati gli eventuali interessi dovuti.

Nel caso di pagamenti successivi a tali scadenze si ottiene la non punibilità solo ove il debito tributario venga completamente estinto prima dell’apertura del dibattimento (sul punto si veda l’altro articolo in pagina).

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