Adempimenti

Niente Isa se il nuovo soggetto prosegue l’attività dopo l’operazione straordinaria

di Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi

Niente Isa per il nuovo soggetto che prosegue l’attività dopo un’operazione straordinaria (come, ad esempio, conferimento, affitto, trasformazione o cessione d’azienda). È uno dei chiarimenti forniti dalle Entrate nell’incontro organizzato da Rete imprese Italia a cui ha partecipato anche la Sose.

Contrariamente a quanto avveniva in ambito studi di settore, dove lo strumento si applicava anche quando l’attività di impresa costituiva mera prosecuzione di attività svolta da altri soggetti, tale regola non si applica nel mondo Isa. Pertanto in tutte le ipotesi di operazioni straordinarie costituite, ad esempio, da cessione d’azienda, affitto d’azienda, conferimento, trasformazione, così come nel caso di ripresa dell’attività entro 6 mesi dalla cessazione, l’Isa non troverà applicazione sia per il soggetto che cessa che per quello che inizia.In questi casi le imprese interessate incontreranno, a seconda delle ipotesi, generalmente la causa di esclusione rinvenibile nell’inizio o nella cessazione dell’attività (rispettivamente codice 1 e 2 in dichiarazione dei redditi).

Tuttavia, per non applicare l’Isa è necessario che dante ed avente causa dell’operazione straordinaria si trovino singolarmente nelle condizioni di esclusione rinvenibili nella fine o nell’inizio dell’attività nel periodo. Ad esempio se il dante causa prosegue nell’attività d’impresa (perché nella specifica ipotesi ha conferito solo un ramo d’azienda), o se l’avente causa era un soggetto già esistente la cui attività prevalente rimane la stessa anche dopo l’operazione straordinaria, non vi sono motivi perché costoro non debbano applicare l’Isa. In caso di trasformazione eterogenea, cambiando il soggetto d’imposta scatta la causa di esclusione per entrambi le frazioni di periodo. Pertanto, in linea generale, la causa di esclusione non è riconducile alla mera esistenza di un’operazione straordinaria, ma si deve trattare, necessariamente, di un’operazione che comporta l’inizio o la fine dell’attività nel periodo per i soggetti interessati.

L’Agenzia ha poi precisato che gli Isa non si applicano quando vi è la modifica in corso d’anno dell’attività prevalente. Anche in questo caso, come negli studi di settore, occorre rammentare che, affinché la modifica in corso d’anno dell’attività esercitata costituisca causa di esclusione dall’applicazione degli Isa, le due attività – quella cessata da cui sono stati ritratti i maggiori ricavi e quella che continua - non devono essere contraddistinte da codici attività compresi nello stesso Isa.

In relazione al regime premiale l’amministrazione finanziaria ha chiarito cosa succede, nell’ipotesi in cui a seguito di controlli, viene disconosciuto il punteggio che ha permesso la compensazione senza visto ed il contribuente, nel frattempo ha operato compensazioni ai fini delle imposte dirette, dell’Irap o dell’Iva.

In tali ipotesi se dall’attività di controllo l’esito viene fatto retrocedere ad un punteggio inferiore a «8», il fisco potrebbe legittimamente disconoscere tutte le compensazioni effettuate con il credito “coperto” dall’esonero di cui al regime premiale, con la conseguenza che i versamenti compensati risulterebbero omessi.

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