Controlli e liti

Per i bonus edilizi decadenza ancorata all’anno della spesa

di Cristiano Dell’Oste

Un altro punto a favore dei contribuenti nella querelle con le Entrate sui termini di accertamento dei bonus edilizi. La Commissione tributaria provinciale di Lecco (sentenza 117/1/2019, presidente Maggipinto, relatore Aondio) sposa la tesi secondo cui la decadenza dal potere di accertamento si calcola dall’anno in cui le spese di ristrutturazione sono state sostenute. E non da quello in cui vengono indicate in dichiarazione dei redditi.

Dal 2005 al 2017
Tutto parte da un intervento di recupero edilizio eseguito da un contribuente tra il 2005 e il 2006. A novembre del 2017 gli arriva la richiesta di documenti da parte dell’Agenzia, in sede di controllo formale di Unico 2015 (articolo 36-ter del Dpr 600/1973): cioè, il modello reddituale in cui viene detratta la decima rata delle spese sostenute nel 2005 e la nona rata di quelle del 2006.

Il contribuente non ha più la documentazione. Le Entrate procedono così con la rettifica della dichiarazione e l’invio della cartella. Da qui il ricorso e il processo davanti alla Commissione. Che considera il Fisco fuori tempo massimo e annulla la cartella. Per il giudice, infatti, l’Agenzia avrebbe dovuto intervenire «entro il 31 dicembre del quarto anno (termine decadenziale all’epoca vigente, ndr) successivo alla presentazione della dichiarazione relativa all’anno fiscale in cui tali spese sono state sostenute». Nel caso delle somme sborsate nel 2005 e indicate in Unico 2006, quindi, entro il 31 dicembre 2010 (2011 per quelle pagate l’anno seguente).

La motivazione
La Ctp richiama la sentenza 9993/2018 della Cassazione. In quel caso i giudici di legittimità hanno stabilito che il potere di accertamento nei confronti di un’impresa è “ancorato” all’anno in cui viene sostenuto il costo, a prescindere dalla durata dell’ammortamento. Principio che per la Commissione lecchese è «del tutto applicabile al caso oggetto del presente ricorso».

È una linea su cui si sono attestati diversi giudici di merito, dalla Ctp Reggio Emilia (36/3/2013) alla Ctp Milano (Ctp Milano 5397/23/17), fino alla Ctr Lombardia (2597/49/2015). Ma la questione resta aperta. Sia perché ci sono pronunce di segno opposto, come la sentenza 126/1/2018 della stessa Commissione lecchese. Sia perché le Entrate spesso effettuano accertamenti “lunghi”.

Del resto, la posizione del Fisco è ribadita dalla circolare 13/E/2019, dove si legge: «Resta confermato che il controllo da parte del Caf o del professionista abilitato, in relazione a spese suddivise in più anni, deve essere effettuato ad ogni utilizzo della rata dell’onere ai fini del riconoscimento della spesa» (si veda Il Sole 24 Ore del 5 agosto scorso).

Il nodo delle spese
Nella sentenza qui in commento, comunque, l’annullamento della cartella (2.416 euro tra Irpef, sanzioni e interessi) si rivela una vittoria di Pirro per il contribuente. Infatti, in virtù della «particolarità della questione» e del «variato orientamento della commissione», il giudice ritiene di compensare le spese del giudizio, probabilmente più elevate delle imposte.

Ctp Lecco 117/1/2019

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