Adempimenti

Coop a mutualità prevalente obbligate alla compilazione

di Mario Cerofolini

Sono esclusi dall’applicazione degli Isa gli enti non commerciali che si avvalgono del regime agevolato forfetario previsto dalla legge 398/1991. Devono invece compilare il modello le cooperative a mutualità prevalente che, in assenza di una causa di esclusione specifica operante nei loro confronti, possono avvalersi dei chiarimenti forniti nella circolare 110/E/1999 segnalando nelle note aggiuntive che il perseguimento di fini mutualistici ha inciso sulle dinamiche imprenditoriali condizionando negativamente il risultato dell’applicazione degli Isa. Sono i principali chiarimenti delle Entrate nel videoforum di ieri con i commercialisti sulle cause di esclusione dagli Isa.

Soggetti in regime forfettario

Le Entrate ricordano, in primo luogo, che i decreti ministeriali hanno previsto che i 175 Isa approvati non si applichino per i contribuenti che:

si avvalgono del regime forfetario agevolato, ovvero del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;

determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari.

Poiché gli enti non commerciali che possono usufruire del regime agevolato forfetario previsto dalla legge 398/1991 determinano il reddito imponibile applicando un coefficiente stabilito dall’articolo 2, comma 5, della medesima legge all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, tali soggetti applicando di fatto un criterio forfettario per la determinazione del reddito si considerano esclusi dall’applicazione degli Isa e non devono compilare i relativi modelli.

Coop a mutualità prevalente

L’Agenzia chiarisce, inoltre, che i Dm di approvazione degli Isa hanno previsto una specifica causa di esclusione solo per le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e per le società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Tali cause di esclusione fanno riferimento alle cooperative di imprese e quelle di utenti che non compiono operazioni per conto terzi e che non seguono le ordinarie regole di mercato operando in presenza di attività svolte esclusivamente a favore dei soci o associati e degli utenti.

Nei confronti delle società cooperative a mutualità prevalente, invece, non è prevista alcuna causa di esclusione dagli Isa. Per tali società possono, tuttavia, rimanere validi i chiarimenti forniti nella circolare 110/E/1999 evidenziabili nelle annotazioni poste in calce al modello.

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