Imposte

Credito di imposta del 30% per la partecipazione a fiere internazionali nel 2019

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di Emanuele Reich e Franco Vernassa

In esclusiva per gli abbonati al «Quotidiano del Fisco» un articolo in anteprima dal Focus di Norme&Tributi «Decreto crescita: tutti gli incentivi» in uscita domani con Il Sole 24 Ore

Pmi incentivate a partecipare alle fiere internazionali nel 2019 grazie al credito d’imposta introdotto dall’articolo 49 del Dl 34/2019 (decreto crescita), che tuttavia evidenzia alcune importanti limitazioni: è questo quanto si desume dalla lettura della norma, applicabile per il periodo d’imposta in corso al 1° maggio 2019, data di entrata in vigore del decreto stesso.

È una buona iniziativa, che intende migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle Pmi. È stata quindi accolta con favore dalle imprese e dalle associazioni di categoria di respiro internazionali, quali Ucina, ente organizzatore del Salone nautico di Genova, che evidenzia la rilevanza delle esportazioni per il settore della nautica da diporto, con una crescita per il 2018 dell’export Italia da 1,7 a 2 miliardi di dollari (+14%), e un incremento del flusso verso gli Stati Uniti del 45 per cento.

Spese e limiti

Più nel dettaglio, le imprese esistenti al 1° gennaio 2019 potranno usufruire di un credito d’imposta pari al 30% delle seguenti spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono in Italia o all’estero:

affitto degli spazi espositivi;

allestimento dei medesimi spazi;

attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione.

Vi sono però due importanti limiti:

l’ammontare del credito fruibile non può superare per ciascuna impresa 60.000 euro;

lo stanziamento per esso complessivamente previsto non è elevato, essendo pari a 5 milioni di euro.

Occorre poi prestare attenzione poiché esso è attribuito fino ad esaurimento dello stanziamento, e a tal fine rileverà l’ordine cronologico di presentazione delle relative domande.

Adempimenti e istruzioni

È quindi importante che le imprese si preparino alla richiesta di credito d’imposta registrando in contabilità in modo separato le diverse tipologie di spese agevolabili, considerate le modalità di assegnazione del credito. Tali spese sono individuate nelle voci B7 e B8 del conto economico, ai sensi del principio contabile Oic 12.

Si prevede l’emanazione di un apposito decreto attuativo del ministero dello Sviluppo economico e di quello dell’Economia, che avrebbe dovuto essere adottato entro il 30 giugno 2019 (60 giorni dall’entrata in vigore del Dl 34/2019), con l’obiettivo di individuare:

le tipologie di spese ammesse, nell’ambito di quelle di cui al comma 2 dell’articolo 49;

le procedure per l’ammissione al beneficio, che avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui al comma 1;

l’elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore, che si svolgono in Italia o all’estero, per cui è ammesso il credito di imposta;

le procedure di recupero, nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta, secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 6, del decreto legge 40/2010.

Quest’ultima norma norma prevede che, al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta e per accelerare le eventuali procedure di recupero dei crediti la cui fruizione è autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, l’agenzia delle Entrate trasmette a tali amministrazioni ed enti, tenuti al recupero, entro i termini e secondo le modalità telematiche stabiliti con provvedimenti dirigenziali, i dati relativi ai crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonché in base all’articolo 17 del Dlgs 241/1997. Le somme recuperate sono riversate all’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all’erario.

Tassazione

Il credito d’imposta è riconosciuto (comma 3) nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati dai regolamenti Ue in materia di de minimis per le imprese, il settore agricolo, la pesca e l’acquacoltura.

Il credito, che in assenza di una diversa indicazione è da ritenersi tassabile ai fini Ires e Irap, è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, secondo l’articolo 17 del Dlgs 241/1997, e deve essere opportunamente contabilizzato.

A seguito dell’ordinaria attività di controllo, l’agenzia delle Entrate potrebbe accertare l’eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d’imposta. In tale caso, la stessa Agenzia ne dà comunicazione al ministero dello Sviluppo economico che, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del Dl 40/2010, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

Dl 34/2019 coordinato con le modifiche della legge 58/2019 di conversione

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