Adempimenti

Sconto in fattura, i nuovi codici tributo aprono la strada alle compensazioni

di Giuseppe Latour

Lo sconto in fattura diventa pienamente fruibile anche per le imprese fornitrici. È questo il senso della risoluzione 96/E , pubblicata ieri, che istituisce i codici tributo grazie ai quali il meccanismo, relativo agli interventi per la casa, attivato dal decreto crescita (arti colo 10 del Dl 34/2019) e completato dall’agenzia delle Entrate il 31 luglio scorso (provvedimento 660057/2019) adesso è completamente operativo in tutte le sue componenti.

Il provvedimento delle Entrate prevede che il cliente interessato allo sconto in fattura debba effettuare una comunicazione all’agenzia delle Entrate, via internet o compilando un modulo presso gli uffici dell’agenzia, indicando di avere usufruito di un intervento per il quale è possibile esercitare l’opzione dello sconto in fattura.

Per i lavori in casa che siano stati svolti nel corso del 2019, dopo la data di entrata in vigore del decreto crescita(il 1° maggio), le prime comunicazioni potevano partire dal 16 ottobre, per arrivare al massimo entro il 28 febbraio del 2020. Sulla base di questa comunicazione, le imprese possono avviare la compensazione in cinque anni con modalità accelerate, a partire dal giorno dieci del mese successivo a quello della comunicazione. In altre parole, la prima data utile per iniziare a fruire delle compensazioni era il 10 novembre appena trascorso.

La risoluzione

Allora, spiega l’agenzia nella risoluzione 96/E, «per consentire ai fornitori e agli eventuali cessionari l’utilizzo in compensazione dei suddetti crediti d’imposta, tramite modello F24», si istituiscono i codici tributo 6908 (Ecobonus – Recupero dello sconto praticato dal fornitore) e 6909 (Sismabonus – Recupero dello sconto praticato dal fornitore). Il fornitore ha, infatti, la possibilità di effettuare una cessione ulteriore ai propri fornitori, tenendo sempre fuori gli istituti di credito dal circuito delle cessioni.

I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni dei clienti di esercizio dell’opzione per lo sconto, inviate all’agenzia delle Entrate dai soggetti aventi diritto alle detrazioni. Il fornitore, prima di utilizzare la compensazione, dovrà confermare l’esercizio dell’opzione da parte del cliente che ha effettuato la comunicazione e attestare di avere realizzato l’intervento scontato.

L’agenzia delle Entrate effettuerà controlli automatizzati per verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità. In caso di anomalie, scatterà lo scarto del modello F24. Sfruttando una possibilità prevista proprio dal provvedimento dell’agenzia delle Entrate, la quota di credito che non è utilizzata in compensazione nell’anno di fruibilità potrà essere utilizzata negli anni successivi. In questo modo i bonus saranno sfruttati completamente.

Gli altri interventi

Per completare il quadro delle cessioni di bonus, un’altra risoluzione pubblicata ieri ( n. 94/E ), introduce poi codici tributo relativi ad altri due casi. Il primo è quello del sismabonus per interventi di imprese di costruzioni che poi vendano gli immobili: i beneficiari degli sconti possono cedere il loro credito a chi ha effettuato gli interventi di messa in sicurezza.

Il secondo è quello degli interventi di risparmio energetico non qualificato: il decreto crescita, nel pacchetto dedicato allo sconto in fattura, prevede la possibilità di cedere lo sconto ai fornitori. In entrambi i casi viene istituito il codice per l’utilizzo in compensazione da parte dei cessionari.

Agenzia delle Entrate, risoluzione 96/E/2019

Agenzia delle Entrate, risoluzione 94/E/2019

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©