Professione

Gratuito patrocinio, onorari anticipati dallo Stato a periti, notai e custodi

di Giovanni Negri

Devono essere direttamente anticipati dall’Erario gli onorari e le indennità a consulenti, notai e custodi, in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Lo ha stabilito la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 217 depositata ieri (relatore Aldo Carosi), si è pronunciata sull’articolo 131, comma 3, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115. Si tratta, chiarisce un comunicato della Corte, di un parziale cambiamento di indirizzo rispetto al precedente che aveva portato al rigetto di altre censure nei confronti della norma che ora è dichiarata incostituzionale.

Tuttavia la Consulta rivendica coerenza sottolineando che l’impianto della motivazione è in linea con la precedente giurisprudenza che aveva escluso che gli oneri conseguenti alla tutela dell’indigente potessero gravare su alcune categorie professionali.

Non può essere invece condiviso, puntualizza la sentenza, il punto sul quale si era attestata la giurisprudenza precedente per cui la «prenotazione a debito» può essere letta come anticipazione degli onorari a carico dello Stato, «a ciò ostando l’insormontabile ostacolo della testuale definizione legislativa della prenotazione a debito, secondo cui detta prenotazione si risolve in una annotazione a futura memoria ai fini dell’eventuale successivo recupero».

La novità della pronuncia sta nella dichiarazione di incostituzionalità dell’applicazione dell’istituto della «prenotazione a debito», che secondo il precedente indirizzo doveva considerarsi idoneo a soddisfare consulenti, notai e custodi.

La Corte ha però, si mette in evidenza nel comunicato, riconosciuto che la «prenotazione a debito» impedisce il pagamento degli onorari e delle indennità prima dell’effettivo recupero del credito, il che molto spesso – come nel caso del patrocinio dell’indigente – non può avvenire, con la conseguente esclusione del pagamento della prestazione professionale.

A sollevare la questione era stato il tribunale di Roma, per il quale la norma contestata violerebbe, tra gli altri parametri, l’articolo 3 della Costituzione, perchè irragionevolmente, nel caso in cui una parte sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato e non ci siano altri soggetti sui quali possa farsi gravare il pagamento degli onorari dovuti, non garantirebbe all’ausiliario del giudice un compenso per la propria prestazione svolta.

Rilievi condivisi dalla Corte costituzionale, per la quale la disposizione è viziata sotto il profilo della ragionevolezza «proprio perché, in luogo dell’anticipazione da parte dell’erario, prevede, a carico dei soggetti che hanno prestato l’attività di assistenza, l’onere della previa intimazione di pagamento e l’eventuale successiva prenotazione a debito del relativo importo («se non è possibile la ripetizione»)».

Infatti, questo meccanismo, abbinato all’applicazione dell’istituto della prenotazione a debito, «impedisce il rispetto della coerenza interna del nuovo sistema normativo incentrato sulla regola dell'assunzione, a carico dello Stato, degli oneri afferenti al patrocinio del non abbiente».

Corte costituzionale, sentenza 217 del 1° ottobre 2019

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