Imposte

L’agenzia governativa coreana non paga l’Irap

di Marco Ligrani

In base al principio di reciprocità presente nella convenzione Italia-Corea contro le doppie imposizioni, l’agenzia di promozione commerciale coreana, che opera alle dirette dipendenze del proprio ministero, non è soggetta a Irap, essendo, peraltro, priva sia della soggettività passiva che di autonoma organizzazione. È questa la motivazione con cui la sentenza 1339/3/2019 della Ctr Lombardia (presidente Rollero, relatore Chiametti) ha respinto l’appello dell’agenzia delle Entrate, confermando la nullità di cinque accertamenti Irap con condanna per lite temeraria.

La questione riguarda un’agenzia governativa coreana che opera in Italia alle dirette dipendenze del proprio ministero del Commercio, occupandosi dello sviluppo delle relazioni tra i due Paesi promuovendone gli investimenti.
A detta delle Entrate, l’agenzia rientrava tra gli enti pubblici e privati non residenti nel territorio dello Stato e doveva essere assoggettata a Irap quale stabile organizzazione, in base all’articolo 5 della convenzione Italia-Corea (legge 199/92). Quanto al merito, secondo l’ufficio, la presenza di dipendenti integrava gli estremi dell’autonoma organizzazione e, con esso, il presupposto oggettivo Irap.

La difesa dell’agenzia coreana, dal canto suo, ribadiva, innanzitutto, che il proprio governo aveva esentato da qualsiasi prelievo l’Istituto italiano per il commercio con l’estero e che, quindi, altrettanto avrebbe dovuto avvenire anche in Italia, in base al principio di reciprocità. Inoltre, veniva esclusa la natura di ente non commerciale, in quanto riferita dal Tuir alle sole istituzioni italiane e non anche a quelle estere; infine, veniva prodotto un certificato del governo asiatico che confermava la funzione governativa della struttura.

I giudici, nel ricordare i passaggi fondamentali della legge 199/92 contro le doppie imposizioni Italia-Corea, hanno, innanzitutto, evidenziato che, dal punto di vista oggettivo, la dipendenza diretta dal ministero del Commercio coreano fa sì che l’agenzia governativa non si possa ritenere autonomamente organizzata, nonostante la presenza di dipendenti.
Anche sotto il profilo soggettivo va esclusa l’imponibilità Irap, dal momento che, come chiarito dalla Ctr:
• in primo luogo, l’articolo 3 del decreto legislativo 446/97 assoggetta a Irap esclusivamente gli enti pubblici italiani e non anche quelli stranieri;
• in secondo luogo, l’agenzia non può annoverarsi tra i soggetti privati, in quanto il ministero degli Esteri italiano l’ha espressamente esentata dall’iscrizione nel registro delle imprese, fin dalla sua nascita avvenuta nel 1966;
• infine, essa non rappresenta nemmeno una stabile organizzazione in Italia, che presuppone la gestione di affari mentre l’agenzia svolge esclusivamente attività governativa.

Esclusa, dunque, la presenza di entrambi i requisiti, sia oggettivo che soggettivo, il collegio lombardo si è soffermato sulla condizione di reciprocità contenuta nella convenzione del 92, che, per espressa previsione normativa, si è estesa alle imposte che hanno la stessa natura dell’Ilor all’epoca vigente, la quale è stata sostituita proprio dall’Irap.
La stessa condizione, peraltro, è stata attestata direttamente dal servizio fiscale nazionale con apposita comunicazione inviata dal governo coreano alla Ctr, nella quale si ribadisce che il centro svolge funzioni governative ed è, per questo, esente dall’Irap.

Ctr Lombardia, sentenza 1339/3/2019

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