L'esperto rispondeImposte

In arrivo i codici per il reverse charge

La risposta è stata data dall'agenzia delle Entrate al quesito posto dagli esperti e lettori del Sole 24 Ore nel corso di Telefisco 2020

di Marina Lambiase (divisione Servizi - agenzia delle Entrate)

La domanda

L'articolo 16 del Dl 124/2019 prevede la disponibilità – per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2020 – dei registri fatture ed acquisti nonché dei dati per le liquidazioni periodiche. Si pongono alcuni problemi. Ecco alcune richieste di chiarimento.

a) I registri comprenderanno già i dati dell'esterometro?

Le tempistiche con cui verranno predisposte dall'agenzia delle Entrate le bozze dei registri Iva in base a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall'articolo 16 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, dovranno rispettare le disposizioni contenute nell'articolo 23 del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede che le fatture emesse debbano essere annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni, e nell'articolo 25 del medesimo Dpr 633 del 1972, che prevede che le fatture ricevute debbano essere annotate anteriormente alla liquidazione periodica in cui viene esercitato il diritto alla detrazione.

Pertanto, le bozze dei registri Iva mensili saranno rese disponibili entro i primi giorni del mese successivo a quello di riferimento, utilizzando le informazioni pervenute fino a tale momento, in modo da consentire agli operatori Iva di verificare i dati proposti dall'agenzia delle Entrate e, se completi, convalidarli o, in caso contrario, modificarli o integrarli nel dettaglio entro i termini sopra citati (ossia entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento).

Se l'operatore Iva convalida o integra nel dettaglio le bozze dei registri Iva relativi a specifici periodi (trimestre o intero anno), l'Agenzia procede all'elaborazione delle bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale Iva relative ai medesimi periodi.

Ciò premesso, considerato che l'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, come modificato dalla legge 19 dicembre 2019, n.157, prevede che gli invii delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere vadano effettuati con cadenza trimestrale (anziché mensile come stabilito nella precedente versione della norma), non è possibile utilizzare i dati contenuti in tali comunicazioni per la predisposizione delle bozze dei registri Iva, né conseguentemente per l'elaborazione delle bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale Iva.

Resta fermo che l'agenzia delle Entrate utilizzerà le informazioni pervenute entro i primi giorni del mese successivo a quello di riferimento per l'elaborazione delle bozze dei registri Iva, qualora il soggetto Iva effettui l'invio delle comunicazioni transfrontaliere con cadenza mensile, considerato che le procedure software e le specifiche tecniche consentono comunque di adottare tale modalità di trasmissione dei dati.

b) Come è possibile utilizzare i dati del registro acquisti per tener conto delle indetraibilità oggettive (articolo 19-bis1 della legge Iva) e dei costi pro-quota (articolo 19, comma 4)?

Considerato che nella fattura elettronica non è presente l'informazione relativa alla percentuale di detraibilità dell'Iva relativa al bene o servizio acquistato, nelle bozze dei registri Iva acquisti verrà proposta una percentuale di detraibilità pari al 100 per cento. Sarà cura del contribuente indicare la corretta percentuale di detraibilità in fase di modifica delle bozze dei registri.

c) Sempre in materia di acquisti come si pensa di standardizzare la procedura del reverse charge, che adesso prevede l'integrazione facoltativa e con un documento separato rispetto alla fattura di acquisto?

Per consentire al contribuente che riceve le fatture elettroniche in reverse charge di trasmettere al Sistema di Interscambio, in maniera standardizzata, i documenti di integrazione delle stesse, verranno introdotti appositi codici da indicare nelle fatture elettroniche. Le specifiche tecniche aggiornate saranno pubblicate sul sito dell'agenzia delle Entrate. L'utilizzo di tali codici da parte degli operatori Iva permetterà all'agenzia delle Entrate di predisporre in modo più completo le bozze dei registri Iva.

d) L'Agenzia metterà a disposizione una procedura online per i numerosi contribuenti che non si appoggiano alle software house, che consenta di passare dalle bozze ai registri/liquidazioni definitivi?

L'agenzia delle Entrate renderà disponibile una procedura online, accessibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia, attraverso la quale il soggetto Iva, direttamente o tramite l'intermediario delegato, dopo aver verificato i dati proposti nelle bozze dei registri Iva con riferimento a ciascun mese, potrà, se completi, convalidarli o, in caso contrario, modificarli o integrarli nel dettaglio al fine di garantire l'annotazione di tutte le operazioni Iva relative al mese di riferimento e il corretto adempimento di quanto previsto dal decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Se l'operatore Iva convaliderà o integrerà le bozze dei registri Iva relativi a specifici periodi (trimestre o intero anno), l'Agenzia procederà all'elaborazione delle bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale Iva relative ai medesimi periodi. Tali bozze potranno essere confermate o modificate dal contribuente e, quindi, le comunicazioni delle liquidazioni periodiche e la dichiarazione annuale Iva potranno essere inviate direttamente all'agenzia delle Entrate sempre tramite la procedura online sopra descritta.

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