Imposte

Risparmiatori truffati, indennizzi senza tassazione

di Marco Piazza

Con il decreto dell’Economia vengono disciplinate le modalità di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (Fir) istituito con l’articolo 1, commi da 493 a 507, della legge 145/2018, modificati dall’articolo 36 del Dl 34/2019 (clicca qui per consultarlo).

Il Fondo indennizzo

Il fondo è stato istituito per indennizzare i titolari di strumenti finanziari emessi dalle banche e loro controllate italiane poste in liquidazione coatta amministrativa nel periodo dal 17 novembre 2015 al 31 dicembre 2017. Si tratta oltre che delle banche assoggettate alla procedura di soluzione della crisi di cui al Dl 183/2015 (Banca delle Marche, Banca popolare dell’Etruria e del Lazio, CR di Ferrara e CR della Provincia di Chieti Spa) nonché della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca, per le quali è anche previsto l’intervento del «Fondo di solidarietà» istituito dal comma 855 dell’articolo 1 della legge 208/2015, anche di un certo numero di banche di credito cooperativo, per le quali opera anche il «Fondo garanzia obbligazionisti delle BCC» creato autonomamente dal movimento delle Bcc.

Nel preambolo del decreto viene esplicitata l’esigenza di escludere sovrapposizioni tra gli interventi del Fondo indennizzo risparmiatori con quelli del Fondo di solidarietà. E, in effetti, l’articolo 5 del decreto limita l’intervento del Fir agli obbligazionisti che non hanno beneficiato delle prestazioni del fondo solidarietà. Inoltre, l’articolo 5 stabilisce che dall’indennizzo che sarà erogato dal Fir saranno detratti gli eventuali importi ricevuti per lo stesso strumento finanziario a titolo di altre forme di indennizzo. Per esempio, dovrebbero essere detratti gli indennizzi autonomamente corrisposti in via transattiva dalle banche venete nel 2016. Dovrebbe poi essere coordinato l’intervento del Fir con quello del fondo garanzia degli obbligazionisti delle banche di credito cooperativo.

Appare certo che l’importo erogato dal Fir non sarà in alcun modo tassabile, così come è stato già chiarito dall’agenzia delle Entrate per gli interventi del Fondo di solidarietà (risoluzione 3/E del 2017) e per quelli corrisposti in via transattiva dalla Banca Popolare di Vicenza e da Veneto Banca (risoluzione 153/E/2017).

La circostanza, infatti, che l’indennizzo sia determinato in una percentuale del costo d’acquisto o sottoscrizione del titolo (decurtato, per i “subordinati”, di un importo pari alla differenza se positiva, tra il loro rendimento e quello dei buoni del tesoro) è sufficiente a farlo inquadrare come un «risarcimento di un danno emergente». L’indennizzo, in effetti, è finalizzato a reintegrare «forfettariamente» la perdita economica patrimoniale (il cosiddetto danno «emergente») subita dal percettore a fronte delle condotte poste in essere dalla banca.

I beneficiari

Il decreto, molto dettagliato, individua in primo luogo i beneficiari dell’intervento: deve trattarsi di persone fisiche, anche imprenditori; organizzazioni di volontariato; associazioni di promozione sociale; microimprese che occupano meno di dieci persone e realizzino un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro che non abbiano acquisto gli strumenti finanziari dopo la messa in liquidazione della banca (fanno eccezione i familiari che hanno acquisti titoli dopo la liquazione per atto fra vivi). Sono escluse le controparti qualificate, i clienti professionali, nonché i soggetti che abbiano avuto, dal 1° gennaio 2007, incarichi di vertice nelle banche in liquidazione, nonché i loro parenti ed affini di primo e di secondo grado. L’indennizzo spetta anche ai successori per causa di morte.

L’indennizzo è determinato nella misura del 30% del costo di acquisto delle azioni, inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100mila euro per ciascun avente diritto. Per le obbligazioni subordinate, il limite è elevato al 95 per cento.

I rimborsi forfettari

È previsto un doppio binario. I risparmiatori che attestano (sotto la propria responsabilità) di avere patrimonio mobiliare di valore inferiore a 100mila euro, calcolato con i criteri della dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), oppure di possedere un reddito complessivo Irpef inferiore a 35mila euro nell’anno 2018 possono richiedere l’indennizzo in forma forfettaria. Saranno soddisfatti con priorità rispetto agli altri e non avranno l’onere di allegare all’istanza copia della eventuale documentazione utile per dell’accertamento delle violazioni massive della banca che hanno causato il danno ingiusto.

Dm Economia sul fondo indennizzo risparmiatori

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©