L'esperto rispondeAdempimenti

Nella fattura elettronica differita va indicata la data dell’operazione

di Albino Leonardi

La domanda

Un commerciante al minuto, quando il cliente (solitamente soggetto passivo Iva e raramente privato) in luogo dello scontrino chiede la fattura, procede emettendo un documento di trasporto cartaceo integrato del corrispettivo comprensivo di Iva (senza quindi emettere scontrino fiscale o ricevuta fiscale) e procedendo a fine mese alla fatturazione differita dei documenti di trasporto emessi. I corrispettivi certificati con scontrino fiscale vengono riportati sul registro dei corrispettivi, mentre le fatture differite vengono riepilogate sul registro delle fatture di vendita. Si chiede se tale procedura, mantenuta in essere anche con l’avvento della fatturazione elettronica, possa essere mantenuta anche con l’obbligo dal 1° luglio 2019 dei corrispettivi telematici.
B.P. – Prato

In caso di fattura differita, a norma dell’articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto Iva, Dpr 633/1972, la stessa può essere emessa entro il 15 del mese successivo. La circolare 14/E/2019 ha chiarito che se la fattura relativa alle cessioni effettuate nel corso del mese precedente siano riferite, ad esempio, a tre consegne del 2, 10 e 28 settembre 2019, la fattura differita può essere trasmessa tra il 1° e il 15 ottobre, ma la data da indicare in fattura sarà quella del 28 settembre. Dal 1° luglio 2019, inoltre, l’emissione delle fatture immediate, sia esse cartacee sia elettroniche, può avvenire entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione. Come anticipato sul Sole 24 Ore del 17 giugno 2019, l’agenzia delle Entrate ha specificato che per le sole fatture elettroniche la data da indicare è quella di effettuazione dell’operazione, mentre la data di emissione (cioè di trasmissione) verrà assegnata dal Sistema d’interscambio (Sdi). Al contrario, per le fatture analogiche sarà, come sottolineato dalla circolare 14/E/2019, necessario indicare le due date (effettuazione e emissione) tutte le volte che le stesse risultino non coincidenti.

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