Professione

Antiriciclaggio, registro titolari effettivi in cerca di bilanciamento con la privacy

di Paola Bergamin e Valerio Vallefuoco

Il rapporto tra diritto alla privacy e trasparenza nella normativa antiriciclaggio ha avuto diverse frizioni ed evoluzioni, ma rimane sempre problematico per le implicazioni che derivano dalla pubblicazione di tutti i titolari effettivi nell’apposita sezione prevista nel registro delle imprese.

Il Dlgs 90/2017, in recepimento della IV direttiva Antiriciclaggio, aveva istituito infatti i registri dei titolari effettivi delle società e dei trust i quali, tuttavia, ad oggi non sono ancora a regime.

Lo schema di decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze predisposto di concerto con il ministero dello Sviluppo Economico, in consultazione pubblica dal 23 dicembre 2019, prevede che l’emanazione definitiva del decreto istitutivo dei registri dovrà avvenire entro il 3 luglio 2020. Secondo tale dettato normativo i registri dovranno essere alimentati dai soggetti preposti entro il 15 marzo 2021 per le società e gli enti costituiti anteriormente a tale data ovvero entro 30 giorni dalla costituzione se avvenuta posteriormente tale data.

Un’importante e controversa novità introdotta dalla V direttiva Antiriciclaggio riguarda l’accesso alle informazioni contenute nei registri dei titolari effettivi. Se da un lato, infatti, il Dlgs 90/2017 limitava l’accesso al registro delle persone giuridiche e dei trust a una platea definita di soggetti, il Dlgs 125/2019 – introducendo il comma 6 bis all’articolo 2 e modificando il comma 1 dell’articolo 39 – rende tali informazioni di dominio pubblico andando evidentemente a intaccare il diritto alla privacy di ogni cittadino.

Se da un lato il Garante per la Privacy ha cercato di precisare il confine fra le disposizioni antiriciclaggio e quelle dedicate alla protezione dei dati personali, dall’altro è indubbio che il canone ispiratore della normativa di derivazione europea sia quello di privilegiare la lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo alla tutela del singolo e dei suoi dati personali.

Il Legislatore, tuttavia, sembra voler contemperare l’esigenza di conoscere l’identità del titolare effettivo per finalità di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo con la necessità di tutelare la riservatezza dello stesso, riconoscendo la possibilità, per taluni soggetti, di richiedere che il proprio nominativo, quale titolare effettivo di una persona giuridica o di un trust, possa non venire diffuso qualora dalla rivelazione del dato al pubblico possano derivare gravi pericoli alla loro incolumità.

Ai sensi dell’articolo 21 comma 2 del Dlgs 231/2007 come modificato dal Dlgs 125/2019, infatti, la pubblicità delle informazioni contenute nel registro dei titolari effettivi di una persona giuridica può essere esclusa, in tutto o in parte, qualora l’accesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d’età, secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze. Si tratta del caso in cui vi siano soggetti c.d. «controinteressati all’accesso» e la consultazione non sarà consentita per lo stesso motivo anche ai soggetti privati nel caso di informazioni riguardante la titolarità effettiva di trust. Ci si chiede quindi cosa significhi esattamente «secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze» visto che non sono stati pubblicati ulteriori dettagli a riguardo e i possibili criteri di valutazione che verranno utilizzati nell’analisi dei singoli casi.

Se da un lato potrebbe risultare più semplice l’identificazione dei casi in cui il titolare effettivo risulti esposto a un rischio sproporzionato effettivo e attuale, dall’altro lato la dimostrazione cui il soggetto controinteressato è tenuto nei casi di rischio potenziale e futuro conseguente alla pubblicazione del nominativo nel registro dei titolari effettivi, potrebbe essere estremamente difficile e a volte quasi impossibile. A questo si aggiunga il fatto che ad oggi la normativa non prevede alcun obbligo informativo al titolare effettivo da parte dei soggetti tenuti ad alimentare i registri, mettendo tutti i soggetti a rischio effettivo o potenziale nell’impossibilità di potersi prontamente tutelare.

Si auspica che nelle tempistiche riconosciute dal Legislatore, il Garante per la Privacy possa intervenire a tutela di tutte quelle situazioni in cui la riservatezza dei dati debba necessariamente essere garantita pur nel pieno rispetto della legittimità delle finalità cui la normativa antiriciclaggio è preposta.

Si auspica, infine, che vi siano delle soluzioni procedurali che implichino la necessaria partecipazione dei titolari effettivi o dei loro rappresentanti attraverso una richiesta obbligatoria di osservazioni in caso di richieste simili a quella prevista per l’accesso alla documentazione amministrativa pubblica riguardante autorizzazioni, licenze e contratti pubblici. Inoltre sarebbe fortemente auspicabile che il regolamento in consultazione chiarisse e/o introducesse la figura del rischio cosiddetto potenziale al disvelamento del titolare effettivo e all’eventuale abuso delle informazioni così ottenute dall’accesso indiscriminato al registro dei titolari effettivi.

Per ulteriori approfondimenti: "Antiriciclaggio", di Luigi Belluzzo, in edicola e on line.

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