Controlli e liti

Liquidazione della maggiore imposta, legittima la notifica dell’avviso

Se l’Agenzia è pronta a inviare un avviso, può farlo anche nel periodo di stop all’attività di controllo

di Angelo Busani

L’attività dell’agenzia delle Entrate avente a oggetto il controllo dell'autoliquidazione delle imposte (di registro, ipotecaria e catastale) dovute in sede di registrazione degli atti notarili può beneficiare del periodo di sospensione (dall’8 marzo al 31 maggio 2020) disposta dall’articolo 67, comma 1, del Dl 18/20; ciò non impedisce comunque all’Agenzia di effettuare comunque tale attività di controllo, con la conseguenza che è legittima la notifica dell’avviso di liquidazione di una maggior imposta principale che l’Agenzia ritenga dovuta rispetto all’autoliquidazione effettuata dal notaio.

È questa la risposta al quesito n. 5.14 contenuta nella circolare 11/E/20. Tale quesito riguardava dunque la cosiddetta “imposta principale postuma”, vale a dire quell’imposta che sia liquidata dall’Ufficio in dipendenza del controllo della tassazione effettuata dal notaio rogante in sede di registrazione (e relativa autoliquidazione) degli atti dal medesimo ricevuti. Ebbene, per i controlli che l’Ufficio deve svolgere, la decretazione d’urgenza ha concesso, disponendo la sospensione dei termini, più tempo (rispetto agli ordinari 60 giorni, articolo 3-ter, Dlgs 463/97); ma ciò non significa che se l’Ufficio sia pronto per inviare un avviso di liquidazione, questo non possa essere notificato nel periodo di sospensione.

La legge di registro impone (articolo 19, Dpr 131/86) di denunciare, entro 20 giorni dal loro verificarsi, tutti quegli eventi che danno luogo alla debenza di una maggiore imposta di registro. Si pensi al caso dell'atto sottoposto a condizione sospensiva che, perciò, sia stato registrato con l’applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e al successivo verificarsi della condizione predetta. La denuncia dell'evento attiva un procedimento finalizzato all’emanazione, da parte dell'Ufficio, di un avviso di liquidazione dell’imposta che si rende dovuta. Ebbene, ai sensi dell’articolo 62, Dl 18/20, la predetta denuncia è da intendersi ricompresa tra gli adempimenti che, se scadenti tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, possono essere effettuati, senza sanzioni, entro il 30 giugno 2020, fermo restando che chi vuole comunque compiere, può farlo anche nel periodo di sospensione.

Sempre in ambito notarile, la risposta al quesito 2.13 chiarisce che è prorogata al 30 giugno 2020 la data entro la quale occorre presentare alle Entrate il repertorio recante le annotazioni degli atti stipulati nei primi quattro mesi dell’anno . Oltre che i notai, l’obbligo di presentazione quadrimestrale del repertorio grava anche su ufficiali giudiziari e segretari o delegati della pubblica amministrazione che rogano atti pubblici. La proroga a fine giugno dipende dall’articolo 62 Dl 18/20, il quale concerne gli adempimenti che avrebbero dovuto effettuarsi tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020.

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