Controlli e liti

La perizia di parte non contestata fa prova sul contenuto

La superficie asseverata risultava inferiore a quella che emergeva in Catasto

di Marco Ligrani

La perizia di parte, non adeguatamente contestata nel merito, fa piena prova rispetto al suo contenuto, che, pertanto, dev’essere posto a base della decisione.

È questo, in estrema sintesi, il principio espresso dalla Ctr Campania 3596/25/2020 (presidente e relatore Verrusio), la quale ha confermato il verdetto di primo grado che aveva annullato un avviso in materia di registro, sulla base di una perizia di parte prodotta dal contribuente che non era mai stata contraddetta dall’ufficio.

La questione verte sulla superficie tassabile di un immobile, che l’ufficio faceva pari a quanto risultante in catasto, rifacendosi anche alla dichiarazione contenuta nell’atto notarile di compravendita dove si richiamava, espressamente, la corrispondenza dello stato di fatto dell’immobile con quanto emergente dai dati catastali e dalle planimetrie.

Il contribuente, tuttavia, contestava la quantificazione sulla base di una perizia stragiudiziale asseverata, la quale dimostrava come la superficie tassabile fosse di gran lunga inferiore rispetto a quella risultante in catasto.

Il ricorrente, peraltro, aveva rappresentato come anche l'acquirente, nell'analogo giudizio vertente sullo stesso accertamento, avesse dimostrato come la superficie fosse – effettivamente - quella risultante dalla perizia e quel giudizio aveva già visto soccombere le Entrate.

All’esito positivo del giudizio di primo grado, l’ufficio aveva proposto appello, cui la parte si era opposta ribadendo la propria tesi.

La commissione, facendo proprio il percorso argomentativo della Ctp, ha – dunque - rigettato l’appello, evidenziando innanzitutto come fosse stato proprio l’ufficio a rimarcare la valenza probatoria limitata della visura catastale.

Ma quel che ha formato oggetto di censura, da parte della Ctr, è stata la mancanza di contestazione specifica da parte del Fisco, rispetto al contenuto dell’elaborato peritale, che era rimasto inoppugnato.

Infatti, né nel giudizio di primo grado, né in appello, l'ufficio aveva contestato, in modo analitico, le conclusioni cui era pervenuto il tecnico di parte, in tal modo rendendo, di fatto, applicabile il principio di non contestazione previsto dall’articolo 115 del Codice di procedura civile, pacificamente applicabile anche al processo tributario come confermato dalla stessa agenzia delle entrate (circolare 17/E/2010).

Per altro verso, l’Agenzia non aveva nemmeno richiesto una consulenza tecnica di ufficio, che servisse a dimostrare l’asserita maggiore estensione della superficie; né – come evidenziato dalla Ctr - avrebbe potuto provvedervi autonomamente il collegio, stante il principio di indisponibilità della prova che caratterizza il rito tributario, il quale impone di non disporre, autonomamente, mezzi che risulterebbero meramente esplorativi delle asserzioni delle parti.

Va segnalato che la valenza probatoria della perizia di parte è stata confermata anche dalla Cassazione, la quale ha precisato che la perizia di parte può costituire idonea fonte di convincimento del giudice, il quale può porla a fondamento della decisione a condizione che spieghi le ragioni per le quali la ritenga convincente (ordinanza 31274/18).

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