I temi di NT+Modulo 24

La fattura per beni Covid richiede un codice ad hoc

Attenzione al codice da inserire nel tracciato fattura Xml per evitare una gestione contabile e fiscale scorretta

di Rosario Farina


Il Dl 34/2020, all'articolo 124, ha apportato delle modifiche al regime Iva di quei beni che si stanno rendendo particolarmente importanti per fronteggiare l'emergenza Covid-19.

In particolare, il comma 1 ha inserito nei beni soggetti ad aliquota del 5% una serie di prodotti, tra i quali troviamo apparecchiature mediche tipo ventilatori polmonari, caschi e mascherine, guanti in lattice, visiere, camici e occhiali protettivi, termometri, detergenti, disinfettanti e tamponi, secondo un elenco che è da considerarsi tassativo.

Il comma 2, inoltre, ha previsto che, fino al termine dell'anno 2020, le cessioni di tali beni sono esenti, con diritto alla detrazione.

Per quanto riguarda la fase emergenziale la norma dispone un regime transitorio fino al 31 dicembre 2020, con l'esenzione Iva totale per le cessioni dei predetti beni e il pieno diritto alla detrazione dell'imposta pagata sui relativi acquisti e sulle connesse importazioni, quindi senza l'applicazione del pro rata di detraibilità di cui all'articolo 19-bis del Dpr 633/1972 previsto normalmente in presenza di operazioni attive esenti di cui all'articolo 10 sempre del Dpr 633/1972 .

La legge di Bilancio 2021 inoltre introduce una nuova esenzione, con efficacia fino al 31 dicembre 2022, per la strumentazione per diagnostica Covid 19 e per le relative prestazioni di servizio, nonchè per i vaccini Covid e le relative somministrazioni.

La circolare dell'agenzia delle Entrate 26/E del 15 ottobre 2020 chiarisce che l'applicazione di una aliquota Iva pari a zero è conforme a quanto comunicato dalla Commissione europea agli Stati membri con nota del 26 marzo 2020, in merito alle misure che possono essere immediatamente adottate per mitigare l'impatto della pandemia.

In Italia non è la prima volta che ci troviamo ad affrontare una "esenzione" con diritto alla detrazione: non pregiudicano il diritto alla detrazione, per esempio, le operazioni bancarie effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori della Comunità, alcune cessioni di oro da investimento, le cessioni di beni per i quali non è stata operata in sede di acquisto la detrazione dell'imposta. Tali operazioni le troviamo elencate al rigo VF34 della dichiarazione Iva, in quanto devono essere escluse dal calcolo del pro rata.

Dal punto di vista applicativo, rispetto alla compilazione del tracciato xml della fatturazione elettronica, si concorda con le indicazioni di Assosoftware, pubblicate il 1° giugno 2020, sull'utilizzo del codice natura N4 in quanto operazioni esenti da Iva, sino al 31 dicembre 2020, e sull'esigenza di specificare nel "riferimento normativo" l'annotazione "fattura emessa ai sensi dell'articolo 124 del Dl 19 maggio 2020, n. 34".

Nella terminologia comunitaria, la parola "esenzione" sta a significare semplicemente che non viene applicata l'imposta, e quindi si fa una distinzione tra le operazioni esenti che non danno diritto alla detrazione (che sono le "nostre" operazioni esenti indicate nell'articolo 10 del Dpr 633/1972), e le operazioni esenti che danno diritto alla detrazione, tra le quali, in Europa, considerano per esempio le operazioni non imponibili, quelle escluse, quelle ad aliquota zero.

Questo porta appunto, seguendo l'aspetto letterale della norma, a utilizzare il codice natura N4 – operazioni esenti, tenendo presente che, se risulta di entità superiore a 77,47 euro, deve necessariamente essere assolta l'imposta di bollo nella misura pari a 2 euro. Non è possibile utilizzare l'aliquota pari a zero che verrebbe esplicitamente rifiutata dai controlli del Sistema di Interscambio.

Non ci sembra condivisibile il parere espresso da Assonime, nella circolare 32/2020, secondo la quale va invece inserito il codice N2 (operazioni non soggette), che in base al nuovo formato Xml è il codice N2.2 (ossia la voce residuale delle operazioni non soggette) in quanto lo stesso, come anche confermato dalla "Guida alla compilazione delle Fatture elettroniche" pubblicata sul sito dell'agenzia delle Entrate, va utilizzato solo in quei casi in cui un soggetto Iva non è obbligato a emettere fattura.

Per non perdere il diritto a detrazione integrale, quando il documento di vendita confluisce in contabilità, limitarsi a verificare la presenza del codice natura N4 porterebbe a una limitazione dell'Iva detraibile in ragione del meccanismo del pro rata: occorre invece guardare anche al riferimento normativo garantendosi così, per le specifiche operazioni esenti relative a beni e servizi Covid, il diritto pieno a detrazione.

Per lo stesso motivo, l'esistenza di un solo codice natura N4 per tutte le operazioni esenti, comporta l'esigenza da parte del contribuente di modificare i dati dei registri e della dichiarazione Iva 2022 precompilata.

L'articolo 124 del Dl 34/2020, oltre a regolamentare la fase emergenziale, introduce per la cessione degli stessi beni un'aliquota ridotta del 5%.

Terminato il periodo transitorio di esenzione Iva, tali cessioni saranno assoggettate ad aliquota ridotta del 5% e andranno quindi documentate senza utilizzare uno specifico codice natura.


Questo articolo fa parte del nuovo Modulo24 Iva del Gruppo 24 Ore.
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