Imposte

Non tassati gli sconti ai dipendenti in linea con le pratiche commerciali

Con l’interpello 221/2021 via libera alla card premio con una riduzione del 25% sul prezzo

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di Marco Strafile

Nella risposta n. 221 di lunedì 29 marzo le Entrate si occupano dell’imponibilità degli sconti che il datore di lavoro riconosce ai dipendenti. In particolare, nella fattispecie oggetto d’interpello la società istante - che opera nell’abbigliamento mediante una produzione demandata a terzisti - commercializza i propri capi sia attraverso canali diretti, sia indiretti.

Per rafforzare il marchio l’impresa ritiene importante coinvolgere la forza lavoro lanciando un’iniziativa che prevede l’attribuzione ai dipendenti di una card (personale, non cedibile e non cumulabile con altre analoghe iniziative commerciali), con la quale viene riconosciuto uno sconto del 25% rispetto al prezzo di vendita. A tale riguardo viene precisato che il prezzo scontato – maggiore del costo sostenuto dal datore - è comunque superiore rispetto a quello praticato nei confronti dei soggetti legati da accordi di franchising o di somministrazione e che lo stesso potrebbe allinearsi a iniziative promozionali che in alcuni periodi dell’anno sono rivolte agli altri clienti.

L’Agenzia ricorda anzitutto come in base al principio di onnicomprensività, che informa il reddito di lavoro dipendente, anche i compensi in natura risultano imponibili e che per la relativa determinazione occorra riferirsi al criterio del valore normale di cui all’articolo 9 del Tuir.

Riguardo agli sconti d’uso le Entrate richiamano la risoluzione 26/E/2010, in cui era già stato precisato che per i beni e servizi offerti ai dipendenti, «il loro valore normale di riferimento possa essere costituito dal prezzo scontato che il fornitore pratica sulla base di apposite convenzioni ricorrenti nella prassi commerciale, compresa l’eventuale convenzione stipulata con il datore di lavoro».

Ebbene, considerando le circostanze e i limiti entro i quali gli sconti sono riconosciuti ai dipendenti (comunque non superiori a quelli applicati ai soggetti legati da accordi di franchising o di somministrazione o a quelli riconosciuti alla clientela in alcuni periodo dell’anno), l’Agenzia propende per la non imponibilità degli stessi, ritenendo il prezzo scontato pagato dai lavoratori pari al valore normale nel senso sopra riportato.

Nessun rilievo emerge, infine, con riferimento al fatto che la riduzione di prezzo venga riconosciuta attraverso una card, configurandosi la stessa come uno «strumento tecnico attraverso il quale viene consentita la fruizione dello sconto».

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