Imposte

Brexit, Iva Uk da richiedere entro marzo ma valgono le vecchie regole

La tredicesima direttiva verrà applicata a partire dal 2022. Il diritto al recupero c’è solo in assenza di stabile organizzazione

Per l'Iva assolta nel Regno Unito nel 2020 da un operatore nazionale o di altro Stato membro ivi non stabilito la richiesta di rimborso con le regole unionali dovrà essere presentata, in luogo dell'ordinario termine del 30 settembre, entro e non oltre il 31 marzo 2021.

La previsione, che riguarda ovviamente anche gli operatori Uk che hanno assolto l'imposta nel 2020 nella Ue fissata dall'accordo di recesso (accordo ratificato dall'Unione e pubblicato sulla Gazzetta Ue del 31 gennaio 2020), deroga non solo alla scadenza ordinaria ma anche al nuovo status extra-Ue del Regno Unito.

In particolare, il paragrafo 3, dell'articolo 51 del predetto accordo, in deroga ai principi imposti ad un Paese terzo, prevede per tutto il 2020 che il rimborso a un soggetto passivo d'imposta nazionale (o Ue) per l'Iva assolta nel Regno Unito quale soggetto non stabilito (e viceversa) opera come se il Regno Unito fosse ancora uno Stato dell'Unione.

Quindi per le procedure si seguiranno le regole imposte dalla direttiva 2008/9/CE (e non dalla tredicesima direttiva) e per le regole nazionali le disposizioni dell'articolo 38-bis 1 del Dpr 633/72 (e non quelle dell'articolo 38 ter dello stesso decreto).

In particolare, l'articolo 38-bis1 del Dpr 633 dispone che «i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che hanno assolto l'imposta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati, possono chiederne il rimborso a detto Stato membro presentando un'istanza all'agenzia delle Entrate tramite apposito portale elettronico», e ciò in aderenza a quanto disposto dall'articolo 7 della direttiva 2008/9/CE che dispone: «Per ottenere un rimborso dell'Iva nello Stato membro di rimborso, il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso inoltra a tale Stato membro una richiesta elettronica di rimborso e la presenta allo Stato membro in cui è stabilito attraverso il portale elettronico predisposto da tale Stato membro».

Pertanto, se il rimborso viene chiesto entro la data sopra indicata di marzo, a tali richieste di rimborso, che devono riguardare l'Iva esigibile prima della fine del periodo di transizione, ossia prima del 31 dicembre 2020, continueranno ad applicarsi le norme della direttiva Iva 2006/112/CE e anche quelle della richiamata direttiva 2008/9/CE.

Facendo presente, come evidenziato in precedenza, che la data del 31 marzo 2021 rappresenta un'eccezione rispetto alla ordinaria norma che prevede che la domanda di rimborso possa essere effettuata, in via elettronica entro il 30 settembre dell'anno successivo al periodo di riferimento, si ricorda che il soggetto residente, che ha acquistato beni o servizi in uno Stato membro, può chiedere il rimborso dell'imposta alla condizione che non abbia, in quello Stato, una stabile organizzazione (alcuni Stati membri negano il diritto anche se il soggetto abbia nello Stato membro di rimborso un rappresentante fiscale o una identificazione diretta). Il “recupero” dell'Iva detraibile assolta va effettuato presentando, come già detto, un'istanza in via telematica all'agenzia delle Entrate che provvederà ad inoltrare la richiesta di rimborso all'altro Stato.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione e la procedura da seguire, esse sono stabilite dal provvedimento dell'Agenzia 53471 del 1° aprile 2010.

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