Imposte

Carte regalo con le regole Iva dei beni multiuso

Per l’interpello 147 è determinante il fatto che al momento dell’emissione del voucher non sia determinabile il tipo <descrizione> di bene acquistabile</descrizione>

Per le carte regalo confermato il trattamento Iva dei buoni multiuso. Questo è quanto emerso nella risposta a interpello 147/2021, pubblicata il 3 marzo. In particolare, il caso esaminato dall’Amministrazione riguarda una società appartenente ad un gruppo multinazionale operante nella grande distribuzione intenzionata ad emettere carte regalo usufruibili dai clienti per l’acquisto di prodotti presso i punti vendita e i siti online delle società italiane aderenti al medesimo gruppo.

L’istante, inoltre, fa presente che la carta regalo ha alcune caratteristiche: può dare diritto all’acquisto di prodotti dell’editoria soggetti ad aliquota agevolata, è utilizzabile in più soluzioni e fino a concorrenza del saldo positivo; non sono applicati costi o commissioni né all’acquisto della carta né all’acquisto dei prodotti; il saldo della carta non è ricaricabile e qualora l’acquisto di un prodotto superi il saldo disponibile sulla carta, la differenza può essere corrisposta attraverso qualsiasi forma di pagamento. Data la complessità dello schema rappresentato, l’istante ha chiesto all’Amministrazione se alla carta regalo potessero applicarsi le regole Iva sui buoni corrispettivo. La nuova disciplina dei buoni corrispettivo (articoli 6-bis e successivi del decreto Iva) richiede che gli stessi contengano l’obbligo di essere accettati come corrispettivo totale o parziale, a fronte di una cessione di beni o prestazione di servizi e nel quale sono indicati i beni o servizi da cedere o prestare, ovvero le identità dei fornitori (risposta 10/2020). In base alle informazioni che contengono, i buoni poi si distinguono in monouso e multiuso.

È monouso se alla sua emissione è nota la disciplina Iva dell’operazione ivi indicata (natura, qualità, quantità dei beni e servizi). In tal caso l’Iva è dovuta all’emissione e ad ogni suo successivo trasferimento. Il voucher multiuso, invece, rappresenta una categoria residuale, comprendendo tutti i buoni diversi dal primo. In tale caso, il momento impositivo scatta con l’utilizzo dello stesso presso il fornitore e, pertanto, ogni precedente trasferimento del buono, inclusa la sua emissione, è irrilevante ai fini Iva.

Nel risolvere il caso, l’Amministrazione finanziaria osserva che le carte regalo in questione riconoscono al possessore un diritto all’acquisto del prodotto scelto, nei limiti e fino a concorrenza del saldo positivo, presso i punti vendita stabiliti nel territorio dello Stato. Ai fini Iva tali caratteristiche qualificano la carta regalo come un buono-corrispettivo. Tenuto conto, prosegue l’Agenzia, del fatto che in sede di loro emissione non è individuata, né individuabile la tipologia di bene acquistabile (ad esempio prodotti di abbigliamento, dell’editoria eccetera) e quindi non è conosciuta la relativa disciplina Iva, le carte regalo si considerano buoni corrispettivo multiuso.

Per questa ragione il momento impositivo si realizza solo quando il buono è utilizzato presso il punto vendita o sui siti online. L’Iva sarà dovuta, dunque, solo dal fornitore del bene, mentre ogni trasferimento antecedente della carta regalo, inclusa la sua emissione, è irrilevante ai fini Iva.

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