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La particella di terreno in esubero può entrare nella successione con l’accatastamento

La voltura catastale dovrebbe essere regolarmente registrata, se si riconoscesse la casistica dell’errore catastale o, diversamente qualora non fosse riconosciuto l’errore, potrebbe essere eseguita con annotazione di riserva

di Antonio Iovine

La domanda

Mio padre, deceduto recentemente, viveva in una casa con giardino di sua proprietà. Questa casa era stata di proprietà dei miei nonni paterni. I nonni acquistarono nel 1963 la parte di proprietà destinata alla casa e nel 1964 la parte di proprietà destinata a giardino. Alla morte dei nonni, per effetto delle successioni del 2005 e 2007, la casa è divenuta di proprietà nelle frazioni di 1/3 ciascuno rispettivamente di mio padre e dei suoi due fratelli. Nel 2009 mio padre ha acquistato i 2/3 della casa dai miei due zii. Ad oggi, la mappa catastale riporta dimensioni errate del giardino. Un tecnico ha eseguito i rilevamenti con strumenti Gps (acronimo inglese di global positioning system, in italiano, sistema di posizionamento globale). Gli atti notarili di compravendita sono regolari, ma al catasto c’è una imprecisione risalente agli anni 60. Il tecnico sostiene di poter accatastare “oggi per allora” una particella di tipo terreno, intestandola ai miei nonni, giusto atto compravendita del 1964. Come faccio a portarla in successione nel 2020 causa morte di mio padre?

Si presuppone che la particella costituita dall’area destinata a giardino sia stata regolarmente oggetto delle denunce di successione del 2005 e 2007, oltre che della compravendita del 2009. Sussisterebbe però una diversa rappresentazione nella mappa catastale rispetto alla situazione di possesso, non è chiaro se sia solo di forma o anche di superficie. In linea generale, in questi casi, l’allineamento tra stato di fatto e stato di diritto può avvenire con diverse procedure anche a seconda dell’entità della difformità e della sua origine. Per appurare se si tratta di errore di rappresentazione catastale, occorre analizzare la documentazione che ha prodotto la particella costituente il giardino (impianto del catasto o frazionamento). In caso di errore commesso dal catasto, se riconosciuto, potrà procedersi a correzione dietro presentazione di istanza documentata, che avrà effetto retroattivo e sanante dei passaggi di titolarità successivi che fanno riferimento all’originario numero particellare. Qualora invece la difformità derivi da sconfinamenti intervenuti nel tempo, non oggetto di contestazione da parte dei confinanti, si verrà a determinare un’area costituita dalla parte di terreno in esubero rispetto alla superficie originaria. Sarà necessario individuarla e sanare la situazione di diritto, anche ai fini catastali. Nel caso in esame, sembrerebbe che la titolarità di questa nuova area sia stata correttamente acquisita dai nonni del lettore e sia rimasta nel possesso del padre al momento di apertura della successione per cui può essere inserita nella redigenda denuncia di successione. La relativa voltura catastale dovrebbe essere regolarmente registrata, se si riconoscesse la casistica dell’errore catastale o, diversamente qualora non fosse riconosciuto l’errore, la voltura, limitatamente all’area in esubero, potrebbe essere eseguita con annotazione di riserva ex legge 679/1969, in assenza del titolo di provenienza a favore del de cuius. La riserva decade automaticamente dopo venti anni o anche prima nel momento in cui si recuperino e presentino in catasto i titoli concernenti i passaggi intermedi mancanti.

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