Diritto

Crediti, se l’estinzione emerge in ritardo va trattata come errore contabile

La correzione va effettuata nell’esercizio in cui è maturata la prescrizione

di Paolo Meneghetti

Spesso ci si accorge di crediti prescritti in tempi successivi all’esercizio in cui è maturata l’estinzione per inattività. Bisogna quindi individuare il corretto esercizio di competenza in cui rilevare la perdita. La prescrizione matura decorsi dieci anni dal momento in cui è sorto il diritto all’incasso (articolo 2946 del Codice civile), fermo restando che vi sono situazioni speciali con diversi lassi temporali. Se il creditore constata l’esistenza di un credito prescritto, trascorsi dodici anni dal momento di esigibilità potrà rilevare la perdita in quell’esercizio ?
Una prima tesi si esprime favorevolmente sulla base del fatto che la prescrizione non comporta l’estinzione del credito ma affievolisce l’ efficacia della azione di riscossione: solo quando il creditore si attiva per incassare il credito, ottenendo in risposta l’eccezione di prescrizione, il medesimo credito si azzera. Ne consegue che la deduzione fiscale potrebbe essere eseguita solo nel periodo d’imposta in cui registrandosi l’indisponibilità del debitore al pagamento, il credito prescritto viene cancellato dal bilancio.
Si ritiene però preferibile la tesi opposta, secondo cui la competenza della perdita matura nell’esercizio in cui matura la prescrizione. Solo così il periodo di competenza è individuabile in modo oggettivo , viceversa la sua individuazione sarebbe correlata all’attività riscossiva del creditore e quindi ad una sua scelta, cosa che generebbe possibili arbitraggi bilancistici e fiscali. In questa direzione va la cirocolare 18 del 2014 di Assonime (nota 88 al paragrafo 3.4): «Per questo motivo, il verificarsi della prescrizione non sembra costituire un dies a quo per la deduzione della perdita, ma un momento che fissa la sua competenza temporale (sempreché sussista anche il requisito dell’imputazione a conto economico). In quest’ottica, l’impresa che non abbia dedotto la perdita nell’esercizio in cui si è compiuta la prescrizione difficilmente può ritenersi legittimata a farlo successivamente».
Se si condivide questa tesi, il caso in cui la prescrizione sia maturata in un dato anno e il creditore ne prende atto successivamente,va risolto con la correzione di errori contabili, cioè tramite la mancata rilevazione di un componente negativo che solo ora per allora viene a conoscenza di chi redige il bilancio. Tale correzione, se gli importi sono rilevanti, va eseguita con data inizio dell’esercizio, imputando direttamente a patrimonio netto il costo sopravvenuto. L’ operazione, che non incide sulla base imponibile, va completata con la compilazione del quadro D.I. del modello redditi nel quale segnalare il minor imponibile nell’anno di maturazione della prescrizione, con il conseguente credito d’imposta che verrà a formarsi, da riportare a nuovo periodo d’imposta per periodo d’imposta fino ad essere speso in compensazione nell’ attuale modello Redditi.

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