Imposte

Esenti Iva solo i guanti Dpi o dispositivi medici

È quanto stabilito dall’agenzia delle Entrate con la risposta 507/2020

L’esenzione Iva prevista dall’articolo 124 del Dl n. 34/2020 si applica solamente ai guanti in lattice, in vinile e in nitrile, che, oltre a essere classificati nelle voci doganali 39262000, 40151100 e 40151900, hanno anche le caratteristiche di Dpi o di dispositivo medico. È quanto stabilisce l’agenzia delle Entrate con la sua risposta n. 507/2020 all’interpello proposto dalla società istante, che opera nel settore della vendita all’ingrosso di prodotti per la pulizia e l’igiene della casa tra i quali anche guanti in lattice, vinile e nitrile rientranti nella voce doganale 40151900, la quale parrebbero rientrare, secondo la lettera del citato articolo 124 del Dl n. 34/2020 nell’esenzione dall’Iva fino al 31 dicembre 2000 e nella applicazione dell’aliquota agevolata del 5% dal 1° gennaio 2021.

Richiamando quanto chiarito con la circolare 26/E del 15 ottobre scorso, l’Agenzia precisa che, nonostante la norma non definisca un ambito soggettivo di applicazione e quindi non preveda specifici destinatari della agevolazione Iva, non si debba dimenticare la finalità sanitaria dei beni agevolati. Finalità sanitaria inizialmente identificata con la necessità di proteggere gli operatori sanitari dalla diffusione del virus, ma che in seguito i numerosi protocolli di sicurezza hanno esteso anche ai lavoratori e agli utenti di molteplici attività.

L’agevolazione Iva verrebbe pertanto riservata a tutti quei dispositivi, come individuati nel Rapporto ISS Covid-19 n. 2/2020, il cui utilizzo sia finalizzato al contrasto del diffondersi della pandemia e nello specifico ai Dpi e ai dispositivi medici (guanti, mascherine, camici o occhiali) che gli operatori sanitari (ma anche tutti gli altri lavoratori o utenti destinatari di protocolli di sicurezza) sono tenuti a utilizzare nei diversi contesti in cui si entra o si rischia di entrare in contatto con soggetti Covid-19 positivi.

Il parere dell’agenzia dell-e Entrate parrebbe quindi essere che per beneficiare dell’esenzione Iva ex articolo 124 del Dl n. 34/2000 (e dell’aliquota agevolata del 5% da gennaio 2021) i guanti debbano avere due requisiti:

-la classificazione in una delle tre voci doganali rilevanti (rispettivamente voci doganali ex 3926 2000, ex 4015 1100, ex 4015 1900);

-la presenza delle caratteristiche di Dpi o di dispositivo medico ed in particolare il marchio CE con conformità o al Regolamento 2017/745/UE (guanti classificati come dispositivo medico) o al regolamento Regolamento 2016/425/UE (guanti classificati come Dpi).

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