I temi di NT+Modulo 24

Vaccini e mascherine, la chiave di volta del codice N4 per la fattura elettronica

Si ritiene che il codice natura da indicare nella fattura elettronica sia l'N4 (operazioni esenti da Iva), come indicato nelle istruzioni fornite da AssoSoftware

di Luca De Stefani

Se nel 2021 deve essere emessa una nota di accredito per premi di risultato ottenuti dalle cessioni effettuate a un cliente nel 2020 per le mascherine chirurgiche (esentate per le cessioni del 2020, ai sensi dell'articolo 124 del Dl 34/2020, ma oggi con Iva al 5%, ai sensi della voce 1-ter.1 della parte II-bis della tabella A allegata al Dpr 633/1972, questa nota di accredito deve essere emessa in esenzione dall'applicazione dell'Iva (cosiddetta aliquota zero) e non con l'aliquota Iva del 5 per cento.

Regime di favore per i beni anti Covid-19
Per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, le cessioni dei beni indicati nella nuova voce 1-ter.1 della parte II-bis della tabella A allegata al Dpr 633/1972, erano esenti dall'applicazione dell'Iva, con diritto alla detrazione della stessa (cosiddetta aliquota zero), ai sensi dell'articolo 124 del decreto Rilancio.

Dal primo gennaio 2021, le operazioni di cessione o importazione di questi beni sono ritornate imponibili, con l'aliquota Iva del 5% (o al 4% nei casi in cui siano considerate «protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale», per i quali la voce n. 41-quater della tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/1972, prevede l'applicazione dell'aliquota del 4%, come chiarito anche dalla risposta a interpello 585/2020).

Sono rimaste esenti da Iva, anche dopo il 31 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, le cessioni della strumentazione per diagnostica per Covid-19 che presentano i requisiti applicabili di cui alla direttiva 98/79/Ce o al regolamento (Ue) 2017/745 , e ad altra normativa dell'Unione europea applicabile e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione (articolo 1, comma 452, legge 178/ 2020).

Vaccini
In deroga alla voce 114 della tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972, che prevede l'aliquota Iva del 10% per le cessioni di medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022, sono esenti dall'applicazione dell'Iva, con diritto alla detrazione della stessa (cosiddetta aliquota zero), anche le cessioni di vaccini contro il Covid-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini (articolo 1, comma 453, legge 178/2020).

L'esenzione, quindi, vale anche per tutti i servizi accessori alla somministrazione del vaccino e non solo alla prestazione sanitaria del medico o dell'infermiere che sarebbe già esente in base all'articolo 10 del Dpr 633/1972. Quindi, vale, per esempio, per il servizio di prenotazione, la messa a disposizione degli spazi, lo smaltimento dei rifiuti speciali e simili, anche se erogati da soggetti diversi dal medico o infermiere (come, per esempio, in base a convenzioni, dalle farmacie).

Esenti, con detrazione: aliquota zero
Questo regime di esenzione da Iva non pregiudica il diritto alla detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti, in quanto non influenza, in qualità di operazione esente, il calcolo del pro rata, previsto normalmente in presenza di operazioni attive esenti (circolare 26/E/2020).

Fattura
Si ritiene che il codice natura da indicare nella fattura elettroniche sia l'N4 (operazioni esenti da Iva), come indicato nelle istruzioni fornite da Assosoftware e pubblicate il 1° giugno 2020, e non l'N2.2 (operazioni non soggette, altri casi o N2 fino al 31 dicembre 2020), come sostenuto da Assonime nella circolare 22 dicembre 2020.

Non possono essere considerate operazioni non soggette Iva, in quanto devono essere fatturate, mentre quelle non soggette possono evitare l'emissione del documento Iva.
Poi, in dichiarazione Iva 2021, relativa al 2020, sono trattate come operazioni esenti, in quanto vanno sommate a tutte le altre operazioni esenti del rigo VE33, nonostante poi debbano esser riportate anche nel rigo VF34 campo 9, al fine di sterilizzarle dal calcolo del pro rata Iva.

Pur non essendo obbligatorio, è consigliabile indicare nelle fatture relative alle cessioni di questi beni, che si trattava di «operazione esente con diritto alla detrazione, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34» oppure che si tratta di «operazione esente ai sensi dell'articolo 1, comma 452, Legge 30 dicembre 2020, n. 178» od «operazione esente ai sensi dell'articolo 1, comma 453, Legge 30 dicembre 2020, n. 178».

Se il loro importo in fattura superiore a 77,47 euro, è necessario applicare l'imposta di bollo di 2 euro nella fattura.

Nota di accredito
Quando variano le aliquote Iva, le note di accredito, che rettificano operazioni già fatturate in precedenza e che non documentano nuove operazioni, devono applicare l'aliquota utilizzata nella fattura originaria. Pertanto, le note di accredito emesse nel 2021 per rettificare operazioni del 2020 relative alle cessioni dei beni anti Covid-19, indicati nella voce 1-ter.1 della parte II-bis della tabella A allegata al Dpr 633/1972, devono essere esenti dall'applicazione dell'Iva (cosiddetta aliquota zero), ai sensi dell'articolo 124 del Dl 34/2020 (cosiddetto decreto Rilancio) e non con l'aliquota del 5 per cento.

Questo articolo fa parte del nuovo Modulo24 Iva del Gruppo 24 Ore. Leggi gli altri articoli degli autori del Comitato scientifico e scopri i dettagli di Modulo24