Imposte

Rimborsi con l’App, le Entrate fissano i paletti per l’indennità sostitutiva di mensa

La risposta a interpello 122/2020: i costi sostenuti dal datore sono integralmente deducibili per l’Ires

di Gianpaolo Sbaraglia e Gabriele Sepio

Le somme corrisposte tramite App al proprio dipendente per il pasto consumato possono costituire indennità sostitutiva di mensa a determinate condizioni. È quanto si evince dalla risposta a interpello 122/2020 delle Entrate pubblicata il 24 aprile in relazione a un quesito posto da una società contribuente in merito ai servizi alternativi alla mensa aziendale.

Il quesito
Nel dettaglio, l’istante rappresenta di aver creato un’applicazione digitale che consente ai datori di lavoro di rimborsare ai dipendenti la spesa sostenuta per il pasto consumato durante l’orario di pausa pranzo. In altre parole, è consentito al lavoratore di consumare il pasto presso qualunque esercizio commerciale e inviare tramite app il documento attestante il relativo pagamento, a fronte del quale verrà riconosciuto, da parte del datore di lavoro, un rimborso fino a un massimo giornaliero di 8 euro.

Le condizioni
Preliminarmente, l’Amministrazione finanziaria osserva che l’app messa a disposizione dei dipendenti non configurerebbe una somministrazione di alimenti e bevande dal momento che questa interviene solo nella fase successiva alla consumazione del pasto. Tale peculiare meccanismo incide sul trattamento fiscale in capo al lavoratore e al datore di lavoro. Per il primo, i rimborsi in esame sono qualificati come indennità sostitutive di mensa (articolo 51, comma 2, lettera c), ultimo periodo, Tuir), al ricorrere di determinate condizioni. In particolare, le somme in questione potranno considerarsi non imponibili ai fini Irpef se:
l’orario di lavoro comporti una pausa;
il lavoratore appartenga a un’unità produttiva (sono quindi esclusi quelli non assegnati a un’unità intesa come sede di lavoro);
l’unità sia collocata in un posto che richiede lo spostamento attraverso mezzi di trasporto in un luogo di ristorazione per l’utilizzo dei buoni pasto;
l’erogazione sia rivolta a generalità dipendenti o categorie omogenee.

Al ricorrere di tali condizioni, pertanto, l’indennità sostituiva sarà esclusa dal reddito di lavoro dipendente fino a un importo massimo di 5,29 euro giornalieri, applicandosi per la parte eccedente le regole ordinarie di tassazione.

Deducibilità integrale per il datore
Per il datore di lavoro, invece, l’Amministrazione ritiene che i costi sostenuti per il rimborso del pasto non siano qualificabili come costi per il servizio di somministrazione di alimenti e bevande. Pertanto, ai fini Ires, i costi saranno integralmente deducibili, non trovando applicazione il diverso limite del 75% (articolo 109, comm5, del Tuir).

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