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Gli eredi possono chiudere la partita Iva del de cuius solo quando tutte le parcelle emesse sono state incassate

Uno studio associato è costituito da padre e figlio con quote di partecipazione rispettivamente pari al 70% e al 30%. Il 23 febbraio 2021 muore il padre (eredi coniuge e figlio). Lo statuto prevede lo scioglimento dello studio associato in caso di decesso del socio di maggioranza. Gli eredi devono presentare all’agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dalla morte del de cuius la dichiarazione di cessazione attività utilizzando modello AA7, barrando il punto 3 o il punto 4 del quadro A? Secondo lo scrivente è corretto barrare il punto 3, variazione dati, indicando nel quadro C il socio superstite con codice carica 8 per proseguire gli obblighi di fatturazione. La cessazione dell’attività, barrando il punto 4, verrà effettuata entro 30 giorni dall’ultima operazione Iva. Ai fini della successione, i redditi prodotti post decesso verranno dichiarati dagli eredi al 50% e 50% a tassazione separata sottraendo le relative ritenute. F. A. – Ancona

di Alfredo Calvano e Attilio Calvano

La domanda

Uno studio associato è costituito da padre e figlio con quote di partecipazione rispettivamente pari al 70% e al 30%. Il 23 febbraio 2021 muore il padre (eredi coniuge e figlio). Lo statuto prevede lo scioglimento dello studio associato in caso di decesso del socio di maggioranza. Gli eredi devono presentare all’agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dalla morte del de cuius la dichiarazione di cessazione attività utilizzando modello AA7, barrando il punto 3 o il punto 4 del quadro A? Secondo lo scrivente è corretto barrare il punto 3, variazione dati, indicando nel quadro C il socio superstite con codice carica 8 per proseguire gli obblighi di fatturazione. La cessazione dell’attività, barrando il punto 4, verrà effettuata entro 30 giorni dall’ultima operazione Iva. Ai fini della successione, i redditi prodotti post decesso verranno dichiarati dagli eredi al 50% e 50% a tassazione separata sottraendo le relative ritenute.
F. A. – Ancona

L’amministrazione finanziaria, in più occasioni, ha ribadito il principio in base al quale in presenza di fatture da incassare o prestazioni da fatturare, gli eredi non possono chiudere la partita Iva del professionista defunto sino a quando non viene incassata l’ultima parcella (si rimanda, da ultimo, alla risoluzione 34/E/2019, anche per l’importante pronuncia giurisprudenziale, in essa richiamata, resa in sede di legittimità). Analogo principio è applicabile all’attività professionale svolta in forma di studio associato e, pertanto, si condivide l’impostazione formale nonché la tempistica anticipata nel quesito circa la compilazione del modello AA7. Le somme percepite dagli eredi del professionista deceduto costituiscono per gli stessi reddito di lavoro autonomo soggetto a tassazione separata a norma dell’articolo 7 del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986 (indipendentemente dall’esercizio singolo o associato della professione) in misura paritaria se nell’ambito della successione ereditaria la quota a loro attribuita non prevede una diversa proporzione.

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