Adempimenti

Dac 6, primo invio dati entro il 28 febbraio senza sanzioni

I chiarimenti dalla Guardia di finanza sul rapporto tra alcune segnalazioni antiriciclaggio e le comunicazioni fiscali sospette

di Valerio Vallefuoco

Nell’imminenza della prima scadenza di invio per gli operatori delle prime comunicazioni di operazioni fiscali sospette sono stati forniti nell’ambito di Telefisco 2021 alcuni importanti chiarimenti dalla Guardia di Finanza per chiarire il rapporto tra alcune segnalazioni antiriciclaggio e le comunicazioni fiscali sospette.

Le prime scadenze delle comunicazioni da fare all’agenzia delle Entrate riguardano anche schemi fiscali transfrontalieri già attuati e i tempi sono piuttosto stretti: gli schemi “nati” tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020 dovranno essere comunicati entro il 31 gennaio 2021; quelli attuati tra il 25 giugno 2018 e il 30 giugno 2020, entro il 28 febbraio 2021. La nuova normativa ha introdotto nella sostanza degli obblighi di segnalazione di operazioni transfrontaliere fiscali sospette per tutti gli intermediari bancari finanziari assicurativi, i professionisti, in genere per tutti i soggetti già obbligati alla normativa antiriciclaggio ma anche per gli stessi clienti.

È stato richiesto specificatamente se, «in caso di obbligo di segnalazione di operazione sospetta per conformità ad alcuni indici di anomalia fiscale contenuti nelle comunicazioni Uif del 10 novembre 2020 ovvero di indicatori di cartiera quando la dimensione dell’operazione sia transfrontaliera, è necessario fare anche la comunicazione all’agenzia delle entrate per non incorrere nell’ulteriore sanzione amministrativa tributaria ex articolo 12 del Dlgs 100/2020».

La Guardia di Finanza ha ricordato che la Dac 6 ha introdotto l’obbligo a carico degli intermediari e dei contribuenti di comunicare alle Amministrazioni fiscali dei Paesi membri coinvolti (per l’Italia, l’agenzia delle Entrate) il contenuto degli schemi, accordi o progetti potenzialmente idonei a costituire strumenti di pianificazione fiscale aggressiva o, eventualmente, i mezzi di attuazione di comportamenti elusivi o di aperta evasione fiscale.

L’Amministrazione finanziaria ha altresì evidenziato che sotto il profilo oggettivo, il «meccanismo oggetto di comunicazione» deve avere una connotazione transfrontaliera (cross-border). Inoltre sempre la Guardia di Finanza ha rilevato che il «meccanismo» deve essere connotato dalla presenza di almeno un «elemento distintivo», ovvero di una tra le varie circostanze di natura giuridica o fattuale elencate in allegato alla Dac 6 e concepite come «indici del rischio» di un comportamento teso all’elusione o all’evasione fiscale.

Considerando tali elementi per integrare l’obbligo di comunicazione la stessa Guardia di Finanza ha ammesso che tale normativa speciale fiscale avesse evidenti elementi di somiglianza con il quadro dispositivo antiriciclaggio previsto dal Dlgs 231/2007, ma ha voluto precisare espressamente che però tale comunicazione fiscale si basa su presupposti informativi differenti destinati ad Autorità diverse (agenzia delle Entrate e Unità di informazione finanziaria di Banca di Italia), con una compresenza dei quadri sanzionatori.

Pertanto, pur in presenza di due discipline normative similari, la Guardia di Finanza ha ricordato agli operatori che sono previsti adempimenti distinti a carico dei soggetti attivi facendo espressamente l’esempio riguardo la Dac 6, di esenzione dall’obbligo di comunicazione a favore dell’agenzia delle Entrate per gli intermediari o i professionisti che provano di aver già comunicato le medesime informazioni in un altro Stato membro in forza di uno dei requisiti di connessione territoriale, a prescindere dalle ulteriori azioni di collaborazione attiva nel settore antiriciclaggio. Quindi, per la Guardia di Finanza anche se i soggetti obbligati dalle due normative coincidono ed in alcuni casi le comunicazioni fiscali e le segnalazioni di operazioni sospette potrebbero avere degli elementi di somiglianza devono coesistere e devono essere fatte entrambe per evitare le relative sanzioni. Questo chiarimento è molto interessante anche in attesa della pubblicazione della circolare interpretativa che l’Agenzia delle Entrate sta finalizzando a seguito delle numerose osservazioni pervenute a seguito della consultazione indetta.

A tal proposito, vista l’imminenza della prima scadenza, venerdì sera la stessa Agenzia con un comunicato stampa ha avvisato gli operatori che la circolare in via di emanazione chiarirà che non si darà luogo all’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 12 del decreto legislativo del 30 luglio 2020, n. 100, qualora le predette comunicazioni saranno effettuate entro il 28 febbraio 2021.

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