Imposte

Dl Semplificazioni: costo dei nuovi adempimenti detraibile (ma serve la copertura)

Agevolazione solo in apparenza automatica per gli oneri regolatori di livello statale. Ammessa anche la deroga

di Cristiano Dell'Oste

Nel decreto Semplificazioni c'è anche un generatore di detrazioni. Un meccanismo taglia burocrazia a prima vista automatico, che però fin dalla prima lettura si rivela molto complicato da attuare.

«Disincentivi alla introduzione di nuovi oneri regolatori» è la rubrica della norma (articolo 14 del Dl 76/2020, che aggiunge un comma 1-bie nell’articolo 8 dello Statuto delle imprese, la legge 180/2011). Il cuore della disposizione prevede che «il costo derivante dall'introduzione degli oneri regolatori, compresi quelli informativi e amministrativi» sia «qualificato come onere fiscalmente detraibile». Con la conseguenza, ad esempio, che il costo di una nuova comunicazione o asseverazione diventa (rectius: diventerebbe) detraibile.

Ricordiamo che in base allo stesso Statuto delle imprese (articolo 7) si considera “onere informativo”«qualunque adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione».

Ora arriva questo meccanismo generatore di detrazioni, che crea una sorta di equivalenza tra nuovi «oneri regolatori» e «oneri fiscalmente detraibili». La stessa norma, però, prevede una serie di caveat pesantissimi:

- il meccanismo è limitato agli normativi di competenza statale;

- sono esclusi gli oneri regolatori di nuova introduzione che costituiscono livelli minimi per l’attuazione della regolazione europea;

- sono esclusi gli oneri il cui costo sia contestualmente compensato da una riduzione stimata di oneri di pari valori;

- resta la possibilità di deroga espressa alla detraibilità;

- occorre comunque che vengano quantificate le minori entrate e venga individuata una «idonea copertura finanziaria con norma di rango primario» (e questo, pare di capire, anche senza deroga espressa e anche se il costo non è compensato da una riduzione di oneri, Ndr).

Insomma, non c’è alcun automatismo. Da un lato si detta un principio, dall'altro si delinea una procedura che richiede valutazioni, analisi, stime e coperture finanziarie.

La nuova norma del decreto Semplificazioni chiude affermando che, per gli atti di iniziativa governativa – vedi i decreti legge, ad esempio – la stima del costo degli oneri regolatori «è inclusa nell'ambito dell'analisi di impatto della regolamentazione di cui all'articolo della legge 14 novembre 2005, n. 246». Altre analisi a carico degli uffici pubblici, insomma. A fronte di una detraibilità puramente teorica e comunque subordinata all’esplicita individuazione di coperture.


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