Imposte

Acquisti di auto usate intra Ue con regime del margine: la prova evita il prelievo Iva in Italia

Necessario dimostrare alle Entrate l'effettiva applicazione dell'imposta da parte del cedente o del cessionario

di Michele Brusaterra

L’agenzia delle Entrate ha individuato i casi in cui i cessionari di autoveicoli e motoveicoli comunitari usati, possono chiedere l’esenzione dal versamento dell’Iva, attraverso il modello F24 Elide (provvedimento del 17 luglio 2020).

Per comprendere la portata del provvedimento, è bene ricordare che l’articolo 1, comma 9, del Dl 262/2006, al fine di arginare l’evasione fiscale nel settore, ha introdotto una particolare norma attraverso la quale viene disposto che in caso di acquisto intracomunitario di veicoli, anche nuovi, per la loro immatricolazione o per la loro successiva voltura deve essere presentata copia del modello F24 Elide, che, oltre all’Iva assolta, reca anche il numero di telaio del veicolo, «in occasione della prima cessione interna».

Se da un punto di vista soggettivo il dettato letterale della disposizione sembrerebbe comprendere tutti i soggetti, sia passivi d’imposta che non, che acquistano tali veicoli da soggetti comunitari, l’inciso della norma «in occasione della prima cessione interna», ha portato l’agenzia delle Entrate a chiarire, con circolare 52/E/2008, che il versamento dell’imposta con il modello F24 Elide, si basa sulla presenza di due presupposti: la realizzazione di un acquisto intracomunitario e l’effettuazione di una successiva cessione nel territorio dello Stato del veicolo di provenienza comunitaria.

La norma, quindi, sempre come sottolineato dall’Agenzia, trova applicazione «solo quando l’acquirente intracomunitario di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi (sia nuovi che usati, nda) sia un soggetto passivo nel territorio dello Stato che opera nel settore commerciale della vendita degli stessi beni», quindi un così detto rivenditore.
Alla luce di ciò, l’acquisto intracomunitario di veicoli, sia nuovi che usati, risulta essere così disciplinato: in caso di acquisto intracomunitario di veicolo nuovo (che non abbia percorso più di 6mila km oppure che non siano trascorsi più di 6 mesi dalla prima immatricolazione), l’Iva è sempre dovuta dal cessionario, anche se il cedente e/o il cessionario è un soggetto non passivo d’imposta. In questo caso, mentre il cessionario soggetto passivo d’imposta in prima battuta deve trattare l’acquisto come un normale acquisto intracomunitario, con integrazione della fattura e gli altri adempimenti dovuti, per il cessionario “privato” è d’obbligo versare l’imposta con modello F24 Elide pena il rifiuto della immatricolazione.

Nel caso in cui, invece, il veicolo oggetto di acquisto intracomunitario sia usato (che abbia percorso più di 6mila km e che non siano trascorsi più di 6 mesi dalla prima immatricolazione), tale acquisto segue le normali regole degli acquisti intracomunitari: se il cessionario, quindi, è un soggetto passivo d’imposta esso deve integrare la fattura con Iva, se invece è un soggetto non passivo d’imposta il cedente Ue deve applicare l’Iva del paese di origine. Ci può essere, infine, una terza ipotesi: il veicolo sconta il regime del margine nel paese di origine e, pertanto, il cessionario nazionale, chiunque esso sia, nulla più deve perché l’Iva risulta già assolta con lo speciale regime.

L'imposta, quindi, deve essere versata con modello F24 Elide solo dal rivenditore e dal privato che acquista un veicolo nuovo. Il provvedimento del 17 luglio, dunque, esenta dal versamento Iva, previa richiesta all'agenzia delle Entrate e con esibizione di prove dell'effettiva applicazione dell'imposta da parte del cedente o del cessionario, gli acquisti di autoveicoli e motoveicoli usati di provenienza comunitaria che alternativamente: rientrano nel regime del margine, sono destinati ad essere utilizzati come beni strumentali nell'attività d'impresa o professionale ovvero se acquistati da “privati”.


Per saperne di piùRiproduzione riservata ©