Finanza

Ristori e fondo perduto centri storici, ultima chiamata per chiedere i contributi

Doppia scadenza ravvicinata: il 14 gennaio scadono i termini dell’istanza alle Entrate per le attività nelle zone A e il 15 gennaio quelli per i contributi non erogati in automatico

di Gabriele Ferlito

Sono ormai prossimi i termini per presentare domanda per l’ottenimento del contributo a fondo perduto «ristori» e del contributo per le attività nei centri storici. Di seguito si riepilogano le condizioni di accesso alle misure agevolative.

Contributo «ristori»

Scade il 15 gennaio 2021 il termine per richiedere il contributo a fondo perduto «ristori». La domanda va presentata, in via telematica, da parte dei contribuenti che non avevano presentato l’istanza per il precedente contributo a fondo perduto previsto dal decreto Rilancio (Dl 34/2020). Per chi invece aveva presentato domanda (la cui scadenza ultima era, di regola, il 13 agosto 2020) e aveva ricevuto il contributo, l’accredito delle somme sul conto corrente avviene in maniera automatica recuperando i dati già trasmessi in precedenza.

Il nuovo contributo è stato introdotto dal Dl 137/2020 (decreto Ristori) e poi più volte steso a nuovi soggetti seguendo la scia delle restrizioni messe in atto dal Governo per contrastare la pandemia da Covid-19. Le varie modifiche sono confluite in un unico decreto Ristori in sede di conversione del Dl 137/2020 (legge 178/2020).

Il contributo spetta ai soggetti (di ogni dimensione) titolari di una partita Iva attiva al 25 ottobre 2020 che:

• con riferimento a tutto il territorio nazionale, dichiarano di svolgere in via prevalente uno dei codici Ateco elencati nella tabella riportata nell’allegato 1 del decreto

• oppure se aventi domicilio fiscale/sede operativa nelle regioni “rosse”, dichiarano di svolgere in via prevalente uno dei codici Ateco elencati nella tabella riportata nell’allegato 2 del decreto.

Con riferimento al domicilio fiscale/sede operativa nelle regioni “rosse”, l’Agenzia non ha chiarito in quale momento va verificata la sussistenza di tale requisito, ma si ritiene sufficiente che la regione di localizzazione sia stata dichiarata, anche temporaneamente, zona “rossa” nel periodo compreso tra l’inizio e la data di scadenza dell’agevolazione.

Come nella prima versione del contributo a fondo perduto, per l’accesso al beneficio è richiesto che il fatturato e i corrispettivi di aprile 2020 siano inferiori ai due terzi di quelli dello stesso mese del 2019. Si ricorda che l’agenzia delle Entrate ha chiarito (circolare 15/E/2020) che, ai fini del calcolo, il fatturato va determinato facendo riferimento alle operazioni oggetto delle liquidazioni periodiche Iva dei mesi di aprile 2019 e di aprile 2020: di conseguenza, per le fatture immediate rileva la data del documento, mentre per le fatture differite vale quella dei documenti di trasporto (o equipollenti) richiamati.

Il contributo spetta, indipendentemente dal requisito del calo del fatturato, a coloro che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019 (mentre, diversamente dalla prima versione del contributo, non spetta a coloro che hanno domicilio fiscale o sede operativa nei Comuni che già versavano in stato di emergenza per eventi calamitosi al momento della dichiarazione di emergenza da Covid-19, quindi al 31 gennaio 2020).

L’importo del contributo spettante è così determinato:

1) alla differenza di fatturato va applicata una percentuale variabile a seconda dei ricavi conseguiti nel 2019 (20% se non superano i 400mila euro, 15% se sono superiori a 400mila ma non a 1 milione di euro, 10% se sono maggiori di un milione di euro);

2) tale importo va moltiplicato applicando i «coefficienti settoriali» contenuti negli allegati 1 e 2 del decreto.

È comunque garantito un contributo minimo, ammontante al prodotto tra il «coefficiente settoriale» e un valore di 1.000 o 2mila euro, rispettivamente per le persone fisiche e per gli altri soggetti. Di contro, il contributo non può eccedere l’importo di 150mila euro.

Il contributo è escluso da tassazione (Irpef, Ires, Irap) e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.

Contributo centri storici

Scade invece il 14 gennaio 2021 il termine per richiedere, sempre in via telematica, il contributo a fondo perduto per le attività nei centri storici.

Il beneficio è stato introdotto dall’articolo 59 del Dl 104/2020 (decreto Agosto) a favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico nei centri storici (zone A o equipollenti, ai sensi del Dm 1444/1968) di 29 comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che hanno registrato una considerevole riduzione di turisti stranieri (l’elenco dei comuni interessati è contenuto nelle istruzioni alla compilazione della domanda). Per le imprese esercenti servizio di trasporto pubblico non di linea, l’ambito territoriale di esercizio dell’attività è l’intero territorio comunale.

Il contributo in esame non può essere cumulato dai ristoratori con l’altro bonus introdotto dall’articolo 58 del Dl 104/2020 per sostenere la filiera della ristorazione.

Possono chiedere il contributo le attività economiche in possesso di una partita Iva attiva alla data del 30 giugno 2020 e la cui attività risulti ancora in corso alla data di presentazione dell’istanza.

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019 e si calcola applicando alla predetta riduzione le percentuali previste dalla norma a seconda dei ricavi conseguiti nel 2019 (15% se non superano i 400mila euro, 10% se sono superiori a 400mila ma non a 1 milione di euro, 5% se sono maggiori di un milione di euro). Nessun confronto di fatturato è, invece, richiesto per le imprese la cui attività è stata avviata a partire dal 1° luglio 2019.

Anche in questo caso il contributo non può eccedere l’importo di 150mila euro e non può essere inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e 2mila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

In caso di più esercizi nelle zone A dei comuni interessati, occorre calcolare la riduzione di fatturato, ed il relativo contributo, separatamente per ciascun esercizio. II contributo complessivo è dato dalla somma dei contributi determinati sui singoli esercizi.

Anche in tal caso il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.

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