Diritto

Professionisti esclusi dalla sospensione se non sono organizzati in forma societaria

Servirebbe un intervento normativo che chiarisca il campo di applicazione

Gli altri grandi esclusi dalla disciplina della sospensione degli ammortamenti, di cui all’articolo 60 comma 7-bis e seguenti del Dl 104/2020, sono i professionisti (ad eccezione elle società tra professionisti) che tuttavia, al pari delle società di persone e ditte individuali non sono stati indenni dalla crisi innescata dalla pandemia.

Eppure, anche i professionisti effettuano acquisti di beni durevoli strumentali allo svolgimento della loro attività che non esauriscono il loro utilizzo in un unico esercizio. Il Tuir da sempre concede a questi soggetti in deroga al principio di cassa, l’opportunità di spalmare il costo sostenuto in più anni in base alla vita utile del bene e di dedurre le quote di ammortamento annuali dal proprio reddito professionale, trattandosi di costi inerenti all’attività esercitata, direttamente in dichiarazione nel Modello Redditi PF.

L’unica eccezione è rappresentata dai professionisti partecipanti ad una società tra professionisti: in questo caso i redditi prodotti si qualificano come redditi d’impresa in quanto prevale la veste giuridica del tipo societario scelto piuttosto che lo svolgimento dell’attività in forma autonoma,sebbene resti incerta tale classificazione visto il contrasto tra la posizione dell'Agenzia (risposte a interpello 954-93/2014 e 128/18 e risoluzione 35/E/18) e quella recente della cassazione (sentenza 7447/21). Pertanto, l’unico spiraglio per godere della sospensione degli ammortamenti, consiste nella partecipazione ad una Stp costituita in forma di società di capitali, permanendo il dubbio per le Stp costituite come società di persone.

Peraltro, l’agevolazione si sostanzia in una variazione in diminuzione in dichiarazione dei Redditi e Irap da effettuarsi nell’anno di imposta 2020, e in aumento negli anni successivi, pari alla differenza temporanea tra ammortamenti fiscali e civilistici che va riassorbita mediante gli appostamenti di imposte differite: un meccanismo puramente fiscale e dichiarativo che potrebbe trovare applicazione anche per i professionisti autonomi.

La legge, però, pare prediligere la forma alla sostanza, perché il dato letterale del comma 7 bis sembrerebbe vedere come destinatari solo le società di capitali Oic-adopter che approvano e depositano il bilancio. Servirebbe un chiarimento normativo entro i termini della dichiarazione dei redditi.

COME FUNZIONA

GRUPPO AZIENDALE

Il bilancio consolidato

Le disposizioni si applicano al bilancio consolidato redatto dalla capogruppo, pure nell'ipotesi in cui essa non si sia avvalsa della deroga
nel proprio bilancio d'esercizio. In tale situazione, il bilancio consolidato recepisce gli effetti della deroga con riferimento alle sole società consolidate che hanno utilizzato la deroga
(bozza Documento
interpretativo 9 Oic).

NOTA INTEGRATIVA

Il risultato senza stop

Se l’esercizio 2020 si chiude con un utile e gli ammortamenti non contabilizzati grazie alla sospensione sono maggiori dell’utile stesso, la Nota Integrativa dovrà evidenziare, insieme alle altre informazioni obbligatorie, che il risultato dell’esercizio, se gli ammortamenti fossero stati rilevati, sarebbe stata una perdita.

Inizio ammortamento

Il principio di derivazione

Se ad un’impresa macro è stato consegnato un bene a dicembre 2020, mentre il contratto prevede il trasferimento di rischi e benefici a gennaio 2021, quando inizia l’ammortamento? Nel rispetto del principio di derivazione rafforzata, l'ammortamento, inizia dal momento in cui il bene è idoneo all'uso, ossia a dicembre 2020 e pertanto potrà trovare applicazione la la sospensione dell'ammortamento.

ESERCIZIO NON SOLARE

Bilanci a cavallo

La deroga interessa anche i soggetti con bilancio “a cavallo” d’anno poiché può essere adottata per l'esercizio in corso al 15 agsto 2020. Pertanto, una società con esercizio 1° settembre 2019 – 30 settembre 2020 può beneficiare della sospensione degli ammortamenti già nel Modello Redditi Sc 2020.

RIVALUTAZIONE dei beni

Effetti fiscali dal 2021

Se si opta per la rivalutazione dei beni (articolo 110, Dl 104/20), è comunque possibile sospendere gli ammortamenti (civilistici) che riprenderanno nel 2021, mentre i maggiori valori relativi alla parte rivalutata saranno riconosciuti ai fini fiscali solo a decorrere dall’esercizio successivo (2021) a quello in cui la rivalutazione è eseguita (2020) in “deroga” all’articolo 60 del Dl 104/2020.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©