Imposte

Limite degli aiuti di Stato per l’Irap abolita: calcoli in salita e sanzioni da rinviare

Assonime chiede di prolungare la moratoria oltre il 30 novembre in attesa che si chiarisca la soglia (800mila o 3 milioni) e la nozione di «impresa unica»

di Pasquale Murgo

Sono molteplici le difficoltà che stanno incontrando le imprese chiamate a fare le prime simulazioni sugli aiuti di Stato utilizzati in relazione all’esonero del versamento dell’Irap. A fine mese è fissata la scadenza per sanare senza interessi e sanzioni l’eventuale splafonamento del tetto degli 800mila euro degli aiuti di Stato anti-Covid dovuto all’esonero Irap della scorsa estate (saldo Irap 2019 e primo acconto 2020).

Assonime, con un’informativa alle imprese come confermato nella circolare n. 30 del 23 novembre 2020, ha chiesto espressamente una proroga o una riapertura dei termini (si veda l’articolo su NT+ Fisco), consigliando alle imprese di temporeggiare prima di versare l’eventuale Irap splafonata.

Ciò in quanto, in una risposta a un question time in commissione Finanze alla Camera dello scorso 18 novembre, il Mef, attraverso il sottosegretario Alessio Villarosa, ha confermato che il tetto degli 800mila euro va calcolato secondo la nozione comunitaria di «impresa unica» (ossia sul gruppo), ma con riferimento all’esonero del versamento dell’Irap ha informato che sono in corso delle interlocuzioni con la Commissione europea per portare il limite a 3 milioni di euro.

In questo scenario, gli operatori stanno cercando di correre ai ripari, effettuando le prime simulazioni per il calcolo degli aiuti di Stato utilizzati nel rispetto del plafond. Compito che si sta dimostrando tutt’altro che facile, considerando le difficoltà che possono emergere nell’individuazione delle società da considerare nell’ambito dell’impresa unica e l’impossibilità di determinare con esattezza, ad oggi, l’importo del primo acconto Irap 2020 da qualificare come aiuto di Stato.

La corretta definizione di «impresa unica»
Nel temporary framework (Tf) non è presente una definizione specifica di impresa unica. Nel punto 3.1. del Tf si legge esclusivamente che gli aiuti di stato erogati nell’ambito del quadro, si considereranno compatibili con il mercato interno a condizione che l’importo degli stessi non superi la misura di 800mila euro per impresa.

In materia di aiuti di Stato, una definizione di impresa unica è chiaramente riportata nel regolamento de minimis (articolo 2 del regolamento 1407/2013) ove sono indicate le condizioni affinché un insieme di imprese possa essere considerato un’impresa unica. Tra le altre, ricordiamo:
- un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- oppuere un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa.

In tale ambito, nel concetto di impresa unica si intendono le sole imprese residenti nello Stato membro (in tal senso anche la fondazione nazionale commercialisti nella circolare del 20 settembre 2018) con la conseguenza che le imprese non residenti del gruppo non vanno considerate ai fini del calcolo del limite.

Sempre in relazione alla nozione di impresa unica, nelle Faq presenti nel sito internet del registro nazionale degli aiuti di Stato si legge che le informazioni estratte dal registro comprendono nel perimetro di impresa unica tutte le imprese controllate, controllanti e le controllate e controllanti di ciascuna di queste.

Per il calcolo del limite, quindi, deve essere chiarito se la definizione di impresa unica contenuta nel regolamento de minimis, cui in questa fase può farsi riferimento per le prime simulazioni, possa applicarsi anche per il calcolo degli aiuti anti-covid.

Il calcolo del primo acconto 2020 «figurativo»
Inoltre, per le imprese che hanno beneficiato dell’esonero del versamento dell’Irap (saldo 2019 e primo acconto 2020) si pone il tema di quantificare l’importo dell’aiuto utilizzato.

Se per l’esonero dal versamento del saldo Irap 2019 non vi sono particolari problemi in quanto il dato è rinvenibile direttamente dalla dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta 2019 (peraltro nella circolare 25/E/2020 viene richiesta la compilazione del quadro IS per gli aiuti di Stato), per il primo acconto Irap 2020 il dato dell’aiuto utilizzato ad oggi non risulterebbe ancora certo. Questo per effetto dell’interpretazione fornita dall’agenzia delle Entrate nella circolare 27/E/2020, ove viene chiarito che l’importo del primo acconto Irap 2020 da poter considerare quale acconto “figurativo” a scomputo dei versamenti per il 2020 (versamento del saldo Irap 2020 a giugno 2021) è pari al minore tra:
- il 40% dell’imposta storica del 2019
- e il 40% dell’imposta effettivamente calcolata per il 2020. Dato, quest’ultimo, che evidentemente sarebbe disponibile solo a fine anno (in tal senso anche Assonime nella circolare 30 del 23 novembre 2020).

Per le simulazioni del calcolo degli aiuti, quindi, sarebbe necessaria una stima del primo acconto Irap 2020 “figurativo” tenendo prudenzialmente a riferimento l’importo del primo acconto determinato con lo storico.


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